Se il contribuente, regolarmente invitato, non si presenta per il contraddittorio precontenzioso, quali sono i rischi a cui può andare incontro? Quali i rischi soprattutto in caso di indagini finanziarie?
Accertamento bancario (o meglio, da indagini finanziarie): a chi spetta l’onere della prova
L’art. 6 della Legge 130/2022 di riforma della giustizia tributaria ha previsto il comma 5-bis all’art. 7 del D. lgs n. 546/1992 stabilendo che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato dal contribuente, mentre il giudice fonda la sua decisione sugli elementi e i criteri di prova di valutazione che emergono nel processo stesso e ANNULLA l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza risulta assente o contraddittoria o se insufficiente a dimostrare, in modo puntuale gli addebiti mossi dall’ufficio. [NdR: questa nuova norma è importantissima e cambia radicalmente l’approccio al processo tributario: se l’Ufficio non fornisce la prova il Giudice non ha altre strade che l’ANNULLAMENTO dell’atto impositivo!].
Sul tema le norme contenute nell’art. 32, comma 2, Dpr n. 600/1973, recante norme sui “Poteri degli uffici”, prevedono che gli uffici finanziari possono invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, recando la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari.
Tale presunzione determina che l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non sono riferibili ad operazioni imponibili, pertanto qualora il contribuente si