La contestazione del rateo di un componente ad efficacia pluriennale del reddito d’impresa (nel caso specifico, l’ammortamento dell’avviamento); il fisco può contestare la deducibilità del rateo qualora il primo anno di imputazione del bene (immateriale) sia decaduto dall’azione accertatrice?
Nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale, per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.
E’ questo il principio espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione.
Il caso: disconoscimento ammortamento avviamento
Nel caso di specie i ricorrenti ritenevano illegittimo il disconoscimento dell’ammortamento di un avviamento generato nel 2002 con atto di accertamento relativo all’anno 2005, mai contestato prima, in violazione del principio di autonomia dei periodi di imposta, nonché delle norme in tema di decadenza della rettifica delle dichiarazioni.
Deducono, quindi, che ogni contestazione relativa al valore dell’avviamento iscritto in bilancio avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento all’anno in cui tale valore è stato acquisito, nella specie rettificando la dichiarazione dell’anno 2002, per la quale erano decorsi i termini al momento della notifica dell’atto impositivo, avvenuta nel 2010.
Per la Corte, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 8500/2021, nel