Torniamo sul problema della debenza dell’IRAP o meno da parte dell’impresa familiare. Ecco le ultime dalla Cassazione…
Con l’introduzione dell’istituto dell’impresa familiare – Legge 151/1975 – il Legislatore ha inteso fissare dei “paletti” al fenomeno delle prestazioni lavorative eseguite dai familiari in favore dell’imprenditore.
Impresa familiare: punto di vista civilistico
Dal punto di vista civilistico, l’articolo 230-bis codice civile prevede la sussistenza dell’impresa familiare nel momento in cui, nelle forme dovute, collaborino all’attività d’impresa del titolare i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), attribuendogli, fatto salvo la configurabilità di un diverso rapporto, una serie di diritti e poteri: il diritto di mantenimento; il diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi; il diritto agli incrementi di valore dell’azienda; il potere di autorizzare il trasferimento del diritto di partecipazione; il potere di concorrere alle decisioni; il diritto di prelazione.
Resta ferma – sentenza delle Sezioni Unite n. 23676 del 2014 – la configurazione dell’impresa familiare come ditta individuale, incompatibile con gli schemi societari previsti dal codice civile (il dubbio giurisprudenziale, in sintesi, traeva origine dal fatto che l’articolo 230 bis c.c. non conteneva la previsione testuale dell’esercizio dell’impresa familiare in forma societaria).
Punto di vista fiscale
Dal punto di vista fiscale, la disciplina di riferimento per gli operatori è contenuta nell’articolo 5, commi 4 e 5 del T.U. n. 917/1986, trovando applicazione il sistema di tassazione per trasparenza (analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il reddito prodotto – nel limite massimo del 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore – è imputato a ciascun familiare partecipante, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
A questi fini, il titolare dell’impresa familiare è tenuto ad attestare nella propria dichiarazione dei redditi che, in conformità dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l’imputazione ai collaboratori