È diffuso l’utilizzo di schemi negoziali riconducibili al cosiddetto lavoro autonomo reso in forma occasionale, che è una fattispecie diversa dalle prestazioni occasionali, appare quindi utile esaminarne gli aspetti salienti relativi ai risvolti operativi per quanto riguarda la gestione fiscale e previdenziale.
Innanzi tutto, occorre evidenziare che la casistica del Lavoro autonomo occasionale è fattispecie diversa e distinta rispetto alle “prestazioni occasionali” di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (introdotto dalla legge di conversione n.96/2017), vale a dire le prestazioni di lavoro occasionale di ridotta entità (nel limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare), non trattate in questa sede[1].
Contesto normativo del Lavoro autonomo occasionale
Nel quadro delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, il lavoratore autonomo occasionale si può definire come colui il quale si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
Ciò stante, si deve considerare “lavoratore autonomo occasionale”, come sopra indicato, chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente, ovvero in cui sono assenti i caratteri propri del lavoro subordinato (sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro).
Inoltre, l’esercizio dell’attività deve avvenire senza i requisiti della “professionalità” e della “abitualità”.
In altri termini, le caratteristiche distintive del lavoro autonomo occasionale, rispetto alle altre fattispecie reddituali, sono:
- l’assenza del coordinamento con l’attività del committente;
- la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
- il carattere “episodico”, “non abituale” e “non esclusivo” dell’attività;
- la completa autonomia del lavoratore in rapporto al tempo ed al modo di effettuazione della prestazione.
Ulteriori elementi da valutare per accertare l’occasionalità delle prestazioni, sono l’assenza dell’iscrizione ad albi professionali o del possesso di titoli abilitanti allo svolgimento dell’attività stessa.
In altri termini, un prestatore iscritto all’albo dei “geometri”, ancorché di fatto non eserciti la professione, non può essere considerato un prestatore occasionale se le prestazioni richieste dal committente rientrano nell’oggetto della professione del “geometra”.
Per quanto concerne il concetto di autonomia, “il tempo” non deve essere un parametro per quantificare l’ammontare del compenso.
L’attività deve essere unitariamente considerata nel suo insieme, dato che non si tratta di un rapporto di durata come per le collaborazioni coordinate e continuative o i rapporti di lavoro dipendente.
Il prestatore deve essere remunerato per il “risultato ot