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In un precedente contributo abbiamo esposto le novità in tema di welfare aziendale apportate dal D.L. n. 115/2022, segnatamente dal suo articolo 12.
Su tale tema è intervenuta Assonime, con la sua circolare n. 29, fornendo una interpretazione rigorosa quanto letterale relativa ad alcuni dubbi sul campo di applicazione di tale novità, in particolare per quanto riguarda i fringe benefit collegati alle utenze domestiche
A suo parere, in assenza di un’interpretazione estensiva da parte dell’Agenzia, l’ambito oggettivo dei rimborsi delle utenze domestiche non può essere esteso anche alle spese di collegamento internet, mentre ancora qualche dubbio rimane sulla possibilità di applicare l’esenzione sul rimborso dei consumi per l’utilizzo dell’energia elettrica per i punti di ricarica privati di veicoli elettrici.
Fringe benefit per utenze domestiche
Ricordiamo che le utenze devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Ricordiamo altresì che, tenuto conto che l’agevolazione si riferisce a specifiche spese, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/2022, ha sottolineato come il datore di lavoro debba acquisire e conservare per soddisfare eventuali controlli la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel suddetto rinnovato limite.
A fini semplificativi, l’Agenzia consente di limitarsi ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal dipendente (ex DPR 445/2000) con la quale attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche.
Nella dichiarazione è necessario riportare gli elementi identificativi dei documenti, come:
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il numero della fattura;
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l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo);
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la tipologia di utenza;
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l’importo pagato;
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la data e le modalità di pagamento.
Anche su questo punto è intervenuta Assonime, che ha specificato che all’interno della dichiarazione deve essere attestato anche il titolo che documenta il possesso o la detenzione dell’immobile.
A prescindere dalle modalità descritte di acquisizione e conservazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva, e con lo scopo di evitare che il lavoratore fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è ritenuto necessario che il datore di lavoro riceva anche un’ulteriore dichiarazione nella quale il lavoratore attesti la circostanza che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, anche parziale, presso il medesimo datore di lavoro o altri datori.
Riferimento: Assonime circolare n. 29/2022
A cura di Danilo Sciuto
Mercoledì 30 Novembre 2022