Qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano utilizzato, in sostanza, l’ente con personalità giuridica quale mero schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di esterovestizione, con particolare riferimento alle responsabilità sanzionatorie per l’amministratore della società.
Il caso: esterovestizione per una società sammarinese
Nel caso di specie, la contribuente aveva impugnato l’avviso d’irrogazione di sanzioni, per evasione Ires, Irap, Iva, notificatole, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 472/97, quale amministratore unico di una S.r.l., in quanto concorrente con la società nella commissione della violazione tributaria, concernente l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento delle imposte a seguito dell’emersa fittizia costituzione della sede sociale in San Marino.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale lo accoglieva.
La CTR, per quanto di interesse, osservava che:
- la disciplina di cui all’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono irrogabili a carico della persona giuridica, non trova applicazione nell’ipotesi in cui il rappresentante legale o amministratore della società abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente quale “schermo o paravento” per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio;
- nella specie, la fittizia indicazione di una sede legale al fine di ottenere vantaggi fiscali non comportava alcuna responsabilità tributaria di colui che aveva agito per conto della persona giuridica, essendo l’attività sociale reale e non fittizia ed avendo