Il Decreto Aiuti ter ha prorogato al 31 ottobre la data per presentare l’istanza di adesione alla regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Rimane invece confermato il termine per il pagamento che dovrà avvenire, senza possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione, entro il prossimo 16 dicembre in unica soluzione; possibile anche il frazionamento in tre rate annuali di pari importo, con l’aggiunta di interessi.
Il riversamento del credito ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato
L’art. 5, commi da 7 a 12 del D.L. 146/2021 (c.d. “Decreto fiscale”) ha previsto che i soggetti che al 22.10.2021 hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, se in possesso di alcuni requisiti.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 1.6.2022 n. 188987 ha disciplinato le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento, approvando altresì il modello contenente la relativa domanda e le istruzioni per la compilazione.
Per aderire alla procedura di riversamento occorre:
- presentare il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” entro il 31.10.2022 (il termine originario, fissato per il 30.9.2022, è stato rinviato dall’art. 38 del D.L. n. 144/2022);
- eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16.12.2022 (senza avvalersi della compensazione), anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.
Soggetti interessati
La procedura è riservata ai contribuenti che intendono riversare il credito maturato
- nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;
- e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019,
utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto Fiscale) e che si trovino almeno in una delle seguenti condizioni, ossia che abbiano:
- realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- applicato la rateazione in maniera non conforme;
- commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Oggetto della regolarizzazione sono, quindi, importi relativi al bonus indebitamente fruito a causa di:
- attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
- attività non ammissibili al credito d’imposta;
- spese, pur afferenti ad attività