Credito d’imposta Agricoltura: scadenza domande il 20 ottobre 2022

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 6 ottobre 2022

Al via dal 20 settembre 2022 la presentazione delle domande, attraverso il canale dell'Agenzia delle Entrate per il credito d'“imposta agricoltura” per le spese relative alla realizzazione o all’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico relative al periodo 2021.
Si rammenta che il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni è il 20 ottobre 2022 e che i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsti dalla legge di bilancio 2021 sono stati recentemente definiti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato anche il modello di comunicazione delle spese con le relative istruzioni.
Il bonus spetta anche per le spese sostenute dal 2022 al 2023 e per tali periodi la comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

In cosa consiste il Bonus agricoltura

credito imposta agricoltura domandeIl bonus agricoltura consiste in un credito d’imposta pari al 40% degli investimenti (con un massimo di euro 50.000) sostenuti da imprese agricole e agroalimentari per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, investimenti che migliorano le potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, attività e progetti legati all’incremento delle esportazioni, sostenute nell’ambito delle dotazioni tecnologiche e del software e dello sviluppo di database e sistemi di sicurezza e spetta e spetta per le spese può essere che vanno dal 2021 al 2023.

 

A chi è rivolto il bonus

L’agevolazione sulle imposte è rivolta a reti di imprese agricole e agroalimentari (articolo 3 del Decreo Legge n. 5/2009), anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino di cui all’art. 2, c. 1, lett. a), legge n. 268/1999.

Nota: sono ammesse al contributo sia le “reti contratto” e sia le “reti soggetto” e le  imprese costituenti la rete devono essere imprese, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ovvero piccole e medie imprese di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’Allegato I del TFUE, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

 

Spese ammissibili al bonus

I costi agevolabili sono quelli sostenuti nei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:

  • dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione;
  • sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Nota: il sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del Caf.

 

Importo e utilizzo del nuovo Bonus agricoltura

Il credito d’imposta è pari al 40% sugli investimenti effettuati, e non può superare questi limiti:

  1. 50 mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le piccole e medie imprese agroalimentari;
     
  2. 25 mila euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il bonus effettivamente concesso potrà inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle richieste validamente presentate superi l’ammontare delle risorse disponibili (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, attraverso il modello F24 (da presentare tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che renderà nota la percentuale di credito d’imposta spettante.

 

Come richiedere il nuovo Bonus agricoltura 2021

Le piccole, medie e grandi imprese agricole che vogliono accedere al bonus sugli investimenti devono comunicare all’Agenzia Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023.

Nota: il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20 maggio 2022, n. 174713, che ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la sua fruizione e per le spese realizzate nel 2021 la comunicazione andrà inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022.

 

Nella comunicazione va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta e, in caso di rete contratto, nell’apposito campo va indicato il codice fiscale dell’eventuale impresa capo fila del contratto.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate) ovvero presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Nota: la comunicazione deve essere presentata dalle singole imprese aderenti per la quota di spese ad esse riferibili in caso di “rete contratto” mentre  in caso di “rete soggetto”, dalla rete stessa.

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio: ai fini dell’attribuzione del credito di imposta, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

 

L’invio potrà essere effettuato direttamente dal beneficiario o tramite un incaricato abilitato e a seguito della presentazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza un provvedimento delle Entrate renderà nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni stabilito dalla legge.

 

Fonte: Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20 maggio 2022, n. 174713.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Giovedì 6 ottobre 2022