Sono finalmente arrivati gli attesi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove disposizioni, introdotte dal decreto Aiuti bis, che hanno limitato la responsabilità solidale tra cedente e cessionario/fornitore ai soli casi di dolo e colpa grave, purché sia presente la relativa documentazione richiesta dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate fa il punto non solo su queste novità in tema di bonus edilizi, ma anche su altre disposizioni che si sono succedute negli ultimi mesi; con le nuove disposizioni, la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, in presenza di concorso nella violazione, è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Fornite, inoltre, le istruzioni per rimediare a eventuali errori di compilazione della comunicazione commessi dai contribuenti per l’esercizio delle opzioni o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma.
Nel caso di errori formali, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione.
La normativa modificata dal decreto Aiuti -bis
L’articolo 33-ter, introdotto dalla legge di conversione del decreto “Aiuti-bis” veicolato nel decreto legge 115/2022, ha integrato le disposizioni sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito inserendo all’articolo 14, del decreto Aiuti i commi 1-bis.1 e 1-bis.2.
Nel dettaglio il comma 1-bis.1, intervenendo sul comma 6, dell’articolo 121, del decreto “Rilancio”, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dal decreto “Rilancio”.
Il comma 1-bis.2, inoltre, ha previsto l’applicazione delle nuove misure anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni (comma 1-ter del citato articolo 121) a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca tutte le certificazioni mancanti.
La responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
Le forme di responsabil