Trattamento fiscale del risarcimento danni per imprese e professionisti: quali differenze?

Il Fisco ha recentemente trattato dell’imposizione fiscale del risarcimento danni, in particolare di un caso di tassazione della rifusione di spese dedotte dal professionista.
Vediamo i differenti esiti per il reddito d’impresa e per quello di lavoro autonomo

trattamento fiscale risarcimento danniSi è più volte affermato che la logica non va sempre a braccetto con la norma, sicché conclusioni logiche possono rivelarsi infondate, ossia non fondate su un disposto normativo. In questo errore è incappata l’Agenzia delle Entrate, chiamata ad esprimersi in merito alla tassabilità di somme incassate da un professionista a seguito di mediazione derivante da un contenzioso civile con il proprietario dell’immobile in affitto.

Vediamo la fattispecie.

 

Trattamento fiscale del risarcimento danni

Un caso di restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di locazione

Un professionista stipula un contratto di locazione relativo a un immobile adibito esclusivamente a studio professionale.

Alla fine della locazione, accortosi di aver pagato alcuni canoni in eccesso e avendo ricevuto il rifiuto alla restituzione da parte del proprietario, attiva la mediazione al termine della quale percepisce un rimborso.

A questo punto, lo stesso professionista chiede all’Agenzia il corretto trattamento fiscale dello stesso, facendo presente che i canoni di locazione versati erano stati dedotti dal proprio reddito.

 

La risposta dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle entrate non ha (ovviamente) esitato a rispondere nel senso della tassabilità di tali somme, e ciò sulla scorta di ragioni di “simmetria impositiva”, per cui il rimborso di spese che sono state dedotte deve essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta.

A fondamento del proprio pensiero, l’Agenzia richiama due precedenti risoluzioni, la n. 356/2007 e la n. 106/2010.

Tale impostazione appare errata nella misura in cui non tiene conto che le somme corrisposte al professionista vengono date a titolo di risarcimento del danno (emergente).

Secondo l’art. 6 comma 2 del TUIR, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Occorre dunque, per sostenere la tassazione, che le somme a titolo risarcitorio siano dirette a reintegrare un danno correlato alla mancata percezione di redditi.

Non assumono dunque alcuna rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare la perdita economica subita dal patrimonio, cosiddetto danno emergente.

Non occorre dunque confondere il regime di impresa – per il quale le sopravvenienze attive concorrono alla formazione del reddito – con quello professionale, nel quale non esiste una norma analoga che disciplini le sopravvenienze e la nozione di compensi deve essere riferita al corrispettivo relativo all’opera prestata dal professionista.

D’altronde, è noto – e incontestato – che le sopravvenienze passive per i professionisti non sono deducibili.

Almeno fino a quando il dato normativo resterà immutato, la tesi dell’agenzia sarà infondata.

 

Fonte: Agenzia Entrate, Risposta a Interpello n. 482 del 28 settembre 2022.

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 30 settembre 2022