Analisi del caso della successione del TFM.
Il caso: il Trattamento di Fine Mandato (TFM) dell’amministratore deceduto
Nel caso di Cassazione che andiamo a trattare, una società ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole con riguardo all’omessa applicazione della prescritta ritenuta sul trattamento di fine mandato (TFM), spettante all’amministratore della stessa, deceduto nel 2012.
La CTP accoglieva in parte il ricorso applicando la ritenuta nella misura del 20%.
La CTR rigettava l’appello, ritenendo che le scritture contabili redatte con riferimento all’importo contestato, per mezzo delle quali la somma in questione transitava da debito /vs terzi (eredi) a soci /vs finanziamento avevano natura dispositiva finalizzata a realizzare l’incasso giuridico della somma a favore degli eredi (soci della R. F. s.r.l.) senza applicazione delle ritenute e con mantenimento della stessa nel patrimonio societario.
Ricorre alla Corte la società, che si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 600 del 1973 con l’art. 59 comma 1 lett. c-bis del TUIR in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 codice procedura civile per avere la CTR considerato erroneamente che il giroconto contabile della scrittura da fondo TFM amministratore a debito/vs eredi costituisse in sé una ipotesi di incasso giuridico, mentre invece essa consisterebbe nel mero effetto legale del trasferimento iure successionis del credito, formatosi in capo al de cuius, ai suoi eredi una volta avvenuto il decesso.
Il pensiero della Corte in tema di incasso giuridico
Il motivo è infondato.
Invero:
“esso risulta imperniato su una mera distinzione nominalistica (il mutamento del soggetto creditore della somma, che nel caso del trattamento di fine mandato era l’amministratore, sig. N. R., e che a seguito del decesso di questi è mutato, divenendo tali i di lui eredi) che parte ricorrente propone come puramente contabile - sopravvalutandosi in tale prospettazione le scritture che l’hanno rappresentata, come accertata dalla CTR - mentre essa ha rappresentato, nei fatti, una operazione economica e finanziaria oggetto di accordo tra la società e i soci eredi diretta a consentire l’incasso della somma caduta in successione e il suo trasferimento nel patrimonio societario a titolo capitale con corretto inserimento della stessa quale posta di patrimonio”.
Come la CTR ha accertato in fatto, a fronte della ridetta scrittura contabile, la società R. F. s.r.l. - d’intesa con gli eredi, soci della stessa società che quindi erano a conoscenza e condividevano tali appostazioni - ha conseguito un finanziamento a proprio favore mantenendo la somma che avrebbe dovuto erogare loro, quali eredi, a titolo di trattamento