Riforma dello sport: il nuovo registro delle società sportive

E’ operativo dal 31 agosto 2022 il nuovo Registro Nazionale che va a sostituirsi al vecchio gestito dal CONI. Vediamo come avanza la Riforma dello Sport

Dal 31 agosto scorso il nuovo Registro Nazionale ha assorbito e sostituito il “vecchio” registro gestito dal CONI la cui iscrizione era necessaria per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e le società sportive dilettantistiche.

E’ questa una delle novità contenute nel D.Lgs n. 39/2021 avente ad oggetto la Riforma dello Sport.

Il nuovo Registro è istituito presso il Dipartimento dello Sport.

 

Il nuovo Registro Nazionale introdotto dalla Riforma dello Sport

riforma sport nuovo registroAlcuni chiarimenti ai fini dell’iscrizione nel nuovo registro sono stati forniti con una nota del Dipartimento dello Sport diffusa il 22 agosto scorso.

A tal proposito è stato chiarito che, in considerazione della tempistica confermata per l’avvio del nuovo registro, grava sugli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, Federazioni sportive, discipline associate, Enti di promozione sportiva, l’obbligo di comunicare i dati per perfezionare le iscrizioni dei propri enti affiliati.

Inoltre, dal 31 agosto scorso è iniziato anche a decorrere il termine per la trasmigrazione automatica dei dati presenti nel “vecchio” registro al nuovo.

Il nuovo Registro ha il compito di certificare la natura dilettantistica di associazioni e società sportive ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 36/2021.

A tal fine è stato approvato un provvedimento specifico che individua la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione dei dati, già approvato e pubblicato dal Dipartimento dello Sport.

 

L’attività di controllo esclusiva del CONI

A proposito dell’effettività della natura sportiva dilettantistica dell’attività esercitata deve osservarsi che l’unico soggetto tenuto ed in grado di esercitare un’attività di controllo è il CONI.

Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate non potranno ad esempio contestare che, in considerazione del limitato numero di tesserati della società oggetto di controllo questa non eserciti un’attività sportiva.

Le competenze tecniche in tal senso appartengono unicamente al CONI che al limite potrà rifiutare l’iscrizione o addivenire alla “cancellazione” di una società precedentemente iscritta nel Registro.

 

…e quella legale di Agenzia Entrate e Guardia di Finanza

L’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza dovranno limitarsi ad effettuare un controllo di legalità. Dovranno ad esempio verificare se la clausole statutarie siano conformi alle disposizioni di legge.

Ad esempio dovrà risultare espressamente il divieto di distribuzione degli utili anche in forma indiretta.

Dovrà ad esempio risultare il divieto, in caso di scioglimento, di distribuzione del patrimonio residuo agli associati.

Inoltre, Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate potranno concretamente verificare l’effettiva applicazione delle clausole statutarie.

Ad esempio, potranno verificare, nell’esercizio dei poteri agli stessi attribuiti, se i comportamenti assunti non configurino, indirettamente, una distribuzione di utili.

Si consideri ad esempio il caso in cui un associato conceda in locazione all’associazione sportiva di cui fa parte il relativo impianto utilizzato per l’esercizio dell’attività.

Nel caso in cui il canone di locazione fosse sensibilmente superiore rispetto ai “canoni di mercato” i verificatori potranno eccepire che dietro la veste formale del pagamento di un canone di locazione si “nasconde” l’operazione effettiva, cioè la reale distribuzione di utili dell’associazione in favore dell’associato proprietario dell’immobile.

Nel nuovo Registro vi è un’apposita sezione dove i singoli enti potranno inserire gli atti sociali, quali lo statuto, i verbali delle assemblee dei soci, i rendiconti sociali, cioè tutti gli atti opponibili a terzi in virtù della predetta iscrizione.

Inoltre, oltre ai dati dei tesserati, per ogni associazione o società è richiesta l’indicazione delle attività sportive, didattiche e formative svolte.

Questa comunicazione dovrà essere effettuata dagli organismi affilianti entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento, quali i campionati, i corsi, etc.

 

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A cura di Nicola Forte

Mercoledì 7 settembre 20022