L'attività svolta dal professionista abusivo va qualificata come attività illecita, e i proventi percepiti devono essere assoggettati a tassazione?
Con riferimento ai proventi, derivanti dall’attività svolta dal professionista abusivo, trova applicazione la presunzione di ricavi, non solo riguardo ai "versamenti" ma anche ai "prelevamenti" non giustificati.
Indagini bancarie sui redditi del professionista abusivo: il caso del dentista privo dei titoli
In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla Legge 409/1985, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all'articolo1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell'articolo 14 della Legge 537/1993 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma I, del D.P.R. n. 917 del 1986, per cui ai fini della determinazione della base imponibile si applica la presunzione di cui all'art. 32 citato sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all'esercizio di detta attività di impresa.
Circa l'imposizione indiretta poi, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n.600 del 1973, e dell'art.51 del D.P.R. n.633 del 1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscano ad operazioni imponibili.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione.