La querela di falso deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario e solo in questo caso vale la previsione secondo cui la Commissione tributaria può disporre la sospensione del processo allorché è proposta querela di falso o deve essere decisa, in via pregiudiziale, una questione sullo stato o capacità delle persone.
Querela di falso: la normativa
La querela di falso si propone mediante atto di citazione, con cui si introduce un autonomo giudizio avente come oggetto la dichiarazione di falsità del documento impugnato e giudice competente è il Tribunale.
In base alle disposizioni dell’art. 221 codice procedura civile, comma 1, la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Il successivo comma 2 stabilisce che la querela deve contenere, a pena di nullità, “l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale”.
Nel caso di querela e di questioni riguardanti lo stato e la capacità della persona, la relativa istanza deve proporsi dinanzi al giudice ordinario, non potendo il giudice tributario pronunciarsi sulla materia.
Pertanto per la querela di falso, non regolata dal d lgs n. 546/92, occorre far riferimento alle norme del codice di procedura civile ed, in particolare, all’art. 221 del codice procedura civile secondo cui la querela può proporsi sia in via principale che in corso di causa sotto forma di domanda giudiziale da presentare al Tribunale competente.
Querela di falso e sospensione del processo tributario
Il legislatore ha previsto all’art. 39 d lgs n. 546/1992, primo comma, che:
“Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”.
Il comma 1-bis stabilisce, ino