Costituisce presupposto per procedere all’accertamento dei redditi con il metodo analitico – induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi alla stregua di criteri di ragionevolezza.
La presenza di lavoratori irregolari e le risultanze dei pagamenti elettronici, unitamente all’esito degli studi di settore, al dettaglio delle rimanenze e al modesto reddito dichiarato, possono dunque servire per approfondire l’attività di controllo, svolta poi mediante la ricostruzione indiretta dei ricavi, sulla base dei dati, delle notizie e dei documenti forniti dalla contribuente. Le tipologie di accertamento, del resto, vanno calibrate sulla base della concreta realtà imprenditoriale, di volta in volta, riscontrata.
La Corte di Cassazione si è espressa in tema di presupposti per procedere ad accertamento analitico induttivo, anche con un riferimento al possibile utilizzo delle risultanze POS.
Il caso: accertamento analitico induttivo basato sulle risultanze del pos
Nel caso di specie, la contribuente, in qualità di titolare di una impresa individuale esercente attività di ristorazione, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento, emesso per Irpef, Iva e Irap anno 2008, con il quale erano stati determinati, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del Dpr. n. 600 del 1973, maggiori ricavi e recuperati a tassazione costi indeducibili.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso per la parte relativa ai maggiori ricavi, rigettandolo con riferimento al disconoscimento dei costi.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava poi l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, osservando che le incongr