In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.
Il fatto: la variazione catastale da appartamento a studio professionale
La controversia oggetto dell’ordinanza di Cassazione in esame trae origine da una proposta di variazione catastale effettuata con procedura Docfa dal precedente proprietario dell’immobile, in data 24 marzo 2016.
L’immobile era stato acquistato dagli odierni ricorrenti in data 27 giugno 2016, già locato ad uno studio di avvocati, e solo nel 2018 la ricorrente vi aveva trasferito la residenza, a seguito del recesso dal contratto di locazione stipulato dal precedente proprietario.
L’attribuzione della categoria A10 era stata effettuata all’esito di un sopralluogo da cui era emerso che l’immobile era locato ad uno studio professionale di avvocati.
La CTP aveva accolto il ricorso sotto il profilo del difetto motivazionale dell’avviso impugnato.
La CTR ha, invece, accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo adeguatamente motivato l’avviso di accertamento, tenuto conto che la rendita è stata rideterminata a seguito alla procedura cd. Docfa; dallo stesso si evince che la diversa rendita è stata attribuita in ragione della constatazione che l’immobile fosse un ufficio per avvocati; il classamento è stato effettuato tenendo anche conto di quello attribuito alle altre unità immobiliari limitrofe; ai fini della distinzione tra l’uso di abitazione e l’uso professionale, occorre fare riferimento all’art. 43, comma 2, del T.U.n.917/86, che distingue tra strumentalità per natura oggettiva e quella per destinazione che di