Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente

Segnaliamo un’importante novità legislativa in tema di verifiche fiscali: va notificato al contribuente anche l’esito negativo (cioè senza rilievi) e quindi il termine dell’attività di verifica svolta dal Fisco.

Attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente: la comunicazione predisposta dal Fisco

verifica fiscale istruttoriaLa Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2022), vigente al 20 agosto 2022, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n. 73/2022 recante anche misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali.

In particolare, l’art. 6-bis ha aggiunto l’art. 5-bis alla Legge n. 212 del 27 luglio 2022 (Statuto dei Diritti del Contribuente), che così testualmente dispone:

«Art. 6-bis (Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente).
  1.  Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto il seguente:

    “5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo di quest’ultima.
    L’amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione ‘IO’.
    Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all’amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata.
    La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni.
    Le disposizioni del presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633″
    .

  2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

A cura di Maurizio Villani

Sabato 17 settembre 2022

 

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Relatore: Avv. Maurizio Villani