Gli avvisi IVA dell'Agenzia Entrate e la crisi d'impresa: quale utilità?

Alcune considerazioni sulla reale consistenza degli avvisi spediti dall’Agenzia delle entrate ai contribuenti per i quali risulta un debito IVA da Liquidazione Periodica superiore a 5.000 euro e le possibili conseguenze ai fini della nuova normativa sulla crisi d’impresa.

avvisi iva agenzia entrateDa qualche tempo si sente parlare di comunicazioni alle imprese da parte dell’Agenzia delle entrate, nel caso di debiti non pagati IVA superiori a 5.000 euro.

Ciò ha destato l’attenzione/preoccupazione di taluni consulenti, sicché opportuno verificare ed analizzare i termini del problema.

Partiamo da una constatazione banale: non si tratta di una iniziativa spontanea da parte dell’Agenzia (frutto di una volontà persecutoria tanto temuta quanto inesistente se non nella fantasia degli addetti ai lavori…), bensì dell’adempimento ad una norma ben precisa.

 

Debiti IVA e crisi d’impresa…

Si tratta della legge in tema di Crisi di impresa (D. Lgs. n. 14/2019), la quale prevede tale obbligo di segnalazione all’imprenditore, oppure, se esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.

Si precisa che gli indicatori previsti dalla norma rappresentano solo un eventuale “segnale di allarme”, non uno stato di crisi.

Gli elementi al ricorrere dei quali scatta l’obbligo di segnalazione sono due:
  • una passività, risultante dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche (cc.dd. Lipe), a partire dal secondo trimestre 2022 superiore a 5.000 euro;
     
  • che tale esposizione sia almeno pari al 10% del volume d’affari emergente dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente: occorre rilevare che tale condizione non è necessaria – e quindi l’obbligo di segnalazione scatta comunque – in presenza di un debito IVA da LIPE eccedente l’importo di 20.000 euro.

Questo, dal punto di vista meramente normativo.

 

Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

E’ evidente che, come tutte le norme, anche questa si presta a critiche, ma esse in ogni caso non possono avere ad oggetto gli enti deputati a effettuare tale segnalazione: tra essi, non solo l’Agenzia delle Entrate, ma anche l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.  

Innanzitutto, in presenza di organo di controllo, tale segnalazione non dovrebbe certo venire dall’Agenzia delle entrate: in mancanza di specifica valutazione di tale organo, la comunicazione certificherebbe di fatto l’omissione di un adempimento obbligatorio; qualora invece la valutazione dell’organo di controllo ci fosse, la comunicazione in commento risulterebbe ridondante.

Non è affatto detto, poi, che un’impresa con debito Iva dall’ultima LIPE inferiore a 20.000 euro e al 10% del volume d’affari dell’anno precedente, non abbia latenti difficoltà prodromiche ad una crisi.

Sotto un altro punto di vista, la segnalazione all’imprenditore con debiti superiori a quelli tollerati dalla norma avente debiti IVA “sopra soglia” potrebbe risultare tardiva, posto che, come previsto, la comunicazione può pervenire al debitore entro 150 giorni dal termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e, quindi, almeno da 7 mesi rispetto a quando è sorto il debito oggetto di segnalazione.

Torniamo dunque ad un punto già evidenziato: in presenza di organo di controllo, solo esso può provvedere in maniera efficace alla prevenzione della crisi.

Un’efficiente organizzazione d’impresa registra per tempo l’omesso versamento di tributi o contributi, inducendo l’imprenditore o gli amministratori ad interrogarsi sul motivo di tale inadempimento.

Si ripete, dunque, che tale comunicazione da parte dell’agenzia (e degli altri enti individuati dalla norma) appare in certi casi ridondante, e in altri tardiva.

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 14 settembre 2022

 

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