Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime agevolato previsto dalla legge, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto, cui si applica il criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati.
Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime agevolato di cui all’art. 1 della Legge 16/12/1991, n. 398 se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto, cui si applica il criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati.
Così si esprime la Corte di Cassazione.
Il fatto: superamento del limite di legge per il riconoscimento del regime IVA agevolato per una ASD
L’Agenzia delle Entrate ha accertato a carico di una Associazione sportivo-dilettantistica il superamento del limite di legge previsto dall’art. 1 della Legge 16/12/1991, n. 398 per il riconoscimento del relativo regime agevolato.
Tale norma disponeva infatti – nel testo all’epoca vigente – che l’applicazione del regime agevolato fosse condizionata al conseguimento, nel periodo d’imposta, di proventi derivanti dall’attività commerciale in misura non superiore a € 250.000,00; il fatturato dell’associazione, nel primo periodo di esercizio sociale, compreso fra il 28 agosto e il 31 dicembre 2006, era invece risultato pari ad € 89.000,00, ovvero in proporzione superiore alla quota corrispondente al limite annuo normativamente stabilito (€ 86.310,37).
L’avviso – impugnato dal contribuente – è stato confermato dai giudici di prime cure, eccetto che per la parte inerente alle sanzioni, riconoscendo una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18/12/1997, n. 472.
Conseguimento di proventi nei limiti del plafond e appicazione del principio di cassa
In sede di appello, i giudici d’appello hanno ritenuto che, ai fini del computo del plafond di cui all’art. 1 della Legge n. 398/1991, dovesse trovare applicazione il criterio di cassa, in luogo di quello della fatturazione adottato dall’ufficio.
Rilevarono, al riguardo, che:
“la norma in questione, nell’impiegare la locuzione «proventi conseguiti», opera un chiaro riferimento ai soli ricavi incassati, come peraltro specificato dalla stessa amministrazione con propria circolare n. 1 dell’11/02/1992 e, tuttavia, successivament