In caso di cost sharing agreements quali sono i profili di rischio di accertamento fiscale?
Quali sono i casi in cui non è possibile dedurre tali costi dal reddito d’impresa?
In materia di costi infragruppo, laddove la società capofila decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi tra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende, formalmente autonome, e di ridurre i costi di gestione, l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio.
Inoltre, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile e detraibile, occorre comunque che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata.
La Corte di Cassazione ha chiarito il trattamento tributario di costi infragruppo in caso di cost sharing agreements.
Il caso
Nel caso di specie, le società contribuenti ricorrevano avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado, che, in accoglimento del ricorso, aveva annullato l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, erano stati recuperati a tassazione, nei confronti di due società, nelle rispettive qualità di consolidante e consolidata, maggiori redditi ai fini Ires.
L’Ufficio aveva in particolare riscontrato che il corrispettivo di euro 550.000,00, corrisposto per le prestazioni di servizi erogate dalla capogruppo alle controllate, non era stato ripartito in base ai servizi effettivamente prestati in favore di ciascuna, ma a f