Perdite di fatturato per le imprese italiane a seguito della guerra in Ucraina: fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato

Allo scopo di aiutare le imprese colpite dalla crisi a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, in quanto esportatrici dirette verso l’Ucraina e/o la Federazione Russa e/o la Bielorussia, è stato introdotto un sostegno finanziario per interventi finalizzati al recupero di quote del proprio fatturato estero perso e all’individuazione di nuovi mercati alternativi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali.
In questo articolo si analizzano sinteticamente i requisiti ed i criteri di ammissibilità all’intervento agevolativo, fornendo, inoltre, informazioni in ordine alle modalità di compilazione e presentazione delle domande di finanziamento.

perdite fatturato guerra ucrainaLe misure sanzionatorie stabilite dall’Unione Europea nei confronti della Russia a seguito della guerra in Ucraina, hanno causato notevoli danni economici alle imprese italiane che effettuavano scambi commerciali nelle aree interessate dal conflitto (Ucraina, Russia e Bielorussia), con conseguenti perdite di fatturato. Per sostenere tali aziende il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, (“Misure a favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa e/o in Bielorussia”), convertito, con modificazioni, dalla legge aprile 2022, n. 28, all’articolo 5-ter ha previsto un finanziamento affiancato da un contributo a fondo perduto.

L’agevolazione prevede la formula mista del finanziamento a tasso agevolato in regime de minimis con co-finanziamento a fondo perduto, fino al 40%.

La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di “Temporary Crisis Framework” per impresa unica, pari a 400mila euro.

Il “Temporary Crisis Framework” è stato adottato dalla Commissione Europea il 23 marzo 2022 a sostegno dell’economia, proprio in seguito alla crisi scaturita dall’invasione russa dell’Ucraina.

La durata del finanziamento si divide in due periodi, quello del pre-ammortamento di due anni e il periodo di ammortamento di quattro anni.

 

Il sostegno SIMEST a sostegno delle imprese con perdite di fatturato causa guerra in Ucraina

Ogni impresa può presentare un’unica domanda all’ente gestore SIMEST che è la società del gruppo Cassa, Depositi e Prestiti (CDP), chiamata a supportare la crescita delle imprese italiane nel mondo.

Detto ente farà la propria valutazione secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Così come precisato nella circolare n. 1/397/2022 della SIMEST, ai fini dell’ammissibilità all’intervento agevolativo, alla data della domanda, l’Impresa richiedente deve:

  • essere un’impresa con sede legale in Italia costituita in forma di società di capitali, configurabile come PMI o Mid Cap.
    Rientrano nella definizione di Mid Cap italiane le società a media capitalizzazione, ossia quelle non qualificabili come PMI, con un numero di dipendenti non superiore alle 1500 unità calcolate conformemente all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014;
     
  • essere in stato di attività e risultare iscritta al registro delle imprese;
     
  • aver depositato presso il Registro imprese almeno tre Bilanci relativi a tre Esercizi completi. I Bilanci devono riguardare lo stesso soggetto richiedente (identificato dal codice fiscale);
     
  • avere un rapporto fatturato estero verso Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia/Fatturato totale almeno pari al 20%, come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF;
     
  • dichiarare un calo del valore di fatturato estero a livello aggregato verso Ucraina e/o Federazione russa e/o la Bielorussia e di prevedere che, al termine dell’esercizio 2022, tale calo del valore di fatturato sia di almeno il 20% rispetto al valore del fatturato medio estero realizzato verso questi tre paesi nel triennio precedente.

 

Inoltre, alla data di presentazione della domanda l’Impresa richiedente non deve:
  • essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né deve aver presentato domanda per una procedura concorsuale, essere nelle condizioni perché una tale procedura possa essere richiesta nei suoi confronti o essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
     
  • trovarsi in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
     
  • rientrare tra le imprese che hanno ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato i relativi importi;
     
  • rientrare nell’ambito dei settori esclusi.

 

Spese ammissibili

Le spese ammissibili e finanziabili sono quelle destinate:

  1. alla realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui l’acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti o tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti;
     
  2. alla realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia. Per struttura commerciale si intende: un ufficio, un negozio, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura affittata/acquistata/potenziata nel periodo di realizzazione;
  3. a consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
     
  4. ad attività promozionali e ad eventi internazionali in Italia e all’estero finalizzati all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
     
  5. a certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc., in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia;
  6. alla consulenza finalizzata alla presentazione della domanda di Intervento agevolativo e alle asseverazioni rese dal Revisore dei conti, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato.

 

Misura del finanziamento

L’importo concedibile è pari al 25% dei ricavi risultanti dagli ultimi due bilanci ed è compreso tra un minimo di 50mila euro ed un massimo di 1,5 milioni di euro.

L’Intervento agevolativo può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili.

Sono, in ogni caso, escluse dalle spese ammissibili le seguenti spese:

  • per attività connesse all’esportazione, ossia le attività direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
     
  • relative ad attività correnti dell’impresa richiedente (quali a titolo esemplificativo le spese relative al personale dell’impresa richiedente o di soggetti riferibili all’impresa richiedente quali esponenti o soci dell’impresa richiedente o spese per consulenze continuative o periodiche che rientrano nei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità);
     
  • correnti relative alle strutture all’estero (gestione, personale, viaggi);
     
  • oggetto di altra agevolazione pubblica (ivi incluso il c.d. doppio finanziamento);
     
  • connesse ai settori esclusi;
     
  • non conformi ai requisiti richiesti.

 

Spese ammissibili

Ai fini dell’ammissibilità all’Intervento agevolativo, le spese ammissibili:

  • devono essere sostenute successivamente alla ricezione dell’esito della domanda e entro il periodo di realizzazione;
     
  • si considerano sostenute alla data in cui avviene l’effettivo pagamento tramite il Conto Corrente Dedicato;
     
  • devono essere effettuate indicando all’interno della causale di ogni pagamento/movimentazione i “riferimenti delle fatture” (numero e data di emissione) a cui si riferiscono i pagamenti effettuati;
     
  • ai fini delle verifiche, devono essere accompagnate dall’estratto conto del Conto Corrente Dedicato.

Dalle ore 09:00 del 12 luglio 2022 è possibile accedere al Portale per la compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per tale strumento.

Per poter accedere al Portale è necessario acquisire una posizione nella coda virtuale.

Una volta arrivato il proprio turno, sarà possibile effettuare le attività di compilazione della domanda entro una tempistica massima, trascorsa la quale sarà necessario accedere nuovamente al meccanismo di coda. 

 

Gli adempimenti del revisore

Ai fini della compilazione della richiesta è necessario allegare l’asseverazione del revisore sul requisito del fatturato export verso le tre geografie (Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia) e le dichiarazioni IVA sottostanti.

Nel caso in cui la domanda sia inviata mediante un consulente, è richiesto di allegare il contratto.

Ai fini del riconoscimento delle spese di consulenza per la presentazione della domanda, è necessario presentare la Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze”; ove non caricata al momento della presentazione, la stessa sarà richiesta durante l’istruttoria della domanda.

In fase di compilazione della domanda occorre:  

  • indicare il dato relativo al fatturato estero registrato in ciascuno dei tre anni verso le tre geografie (Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia), allegando l’asseverazione da parte del soggetto revisore, ivi incluse le dichiarazioni IVA sottostanti;
     
  • dichiarare una previsione di calo del fatturato estero a livello aggregato verso Ucraina, Federazione Russa e/o la Bielorussia che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà essere complessivamente pari o superiore al 20% del fatturato medio estero realizzato verso tali Paesi nel triennio precedente. 

 

Termine per la presentazione della domanda di finanziamento

Le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino alle ore 18:00 del 31 ottobre 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

Entro il 31 dicembre 2023 occorre attestare, mediante dichiarazione e asseverazione da parte di un soggetto iscritto al registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF, di aver subito effettivamente un calo di fatturato per l’esercizio 2022 a livello aggregato verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia di almeno il 20% rispetto al fatturato medio estero realizzato nel triennio precedente verso le medesime geografie.

Si fa, infine, rilevare che la presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell’intervento, che resta, invece, subordinata al completamento dell’istruttoria da parte di SIMEST e all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

 

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A cura di Raffaello Russo

Venerdì 12 agosto 2022