Il 30 novembre 2022 scade il termine per la trasmissione dell’autodichiarazione degli aiuti covid rientranti nel c.d. “regime ombrello”.
Nell’attuale disciplina degli aiuti covid sono presenti alcuni modelli che il beneficiario ha già dovuto trasmettere ovvero dovrà trasmettere per indicare (o richiedere) gli aiuti covid automatici e indicare il rispetto delle condizioni di ammissibilità agli stessi.
La domanda che spesso viene posta al riguardo è se se sia possibile, in presenza di più modelli, semplificare gli adempimenti richiesti ai beneficiari, anche con riferimento al Prospetto degli aiuti di Stato.
Aiuti di Stato: l’origine dell’obbligo di comunicazione e normativa di riferimento
L’obbligo generalizzato di trasmissione dell’autodichiarazione degli aiuti covid discende direttamente dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01) (c.d. “temporary framework” o T.F.), la cui sezione 4, già da marzo 2020, impegna i singoli Stati membri al monitoraggio degli aiuti mediante pubblicazione nella “Banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato” tenuta dalla Commissione europea.
Tale banca dati è sostanzialmente alimentata dalle informazioni che affluiscono sul Registro nazionale degli aiuti di Stato tenuto in ogni singolo Stato membro. In particolare, il monitoraggio, inizialmente da completare entro il 31 dicembre 2022 ma ora prorogato al 30 giugno 2023 dall’art. 35 del decreto legge n. 73/2022 (decreto semplificazioni), deve consentite di acquisire “tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate” cioè tutte le informazioni che possano attestare il rispetto delle normative in tema di aiuti covid, tra le quali rilevano le informazioni relative al rispetto dei massimali di aiuti spettanti alle differenti tipologie di contribuenti.
A tal fine, l’art. 61 del decreto legge n. 34/2020 (decreto rilancio) impone agli enti che concedono gli aiuti covid di procedere all’aggiornamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e impone loro di verificare, anche tramite autocertificazione richiesta al beneficiario, il rispetto dei limiti previsti dal T.F.
Sulla base di tale specifica norma, in questi ultimi anni, molte agevolazioni chieste a enti pubblici o a istituti finanziari prevedevano la presentazione di apposite autocertificazioni attestanti il rispetto dei massimali; le agevolazioni concesse sono state poi segnalate dagli enti al RNA e, di fatto, anche alla Banca dati della Commissione europea.
Tuttavia, restavano fuori dal monitoraggio tutte le agevolazioni covid di tipo automatico come, ad esempio, di fatto sono tutte le agevolazioni covid riconosciute dall’Agenzia delle entrate e le agevolazioni in materia di IMU, per le quali si dimostrano insufficienti le indicazioni nel Prospetto degli aiuti di Stato contenuto nelle dichiarazioni fiscali (redditi e IRAP).
Per ovviare a tale lacuna, l’art. 1, commi 14 e 15, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (decreto sostegni-bis), ha imposto ai beneficiari l’obbligo di presentare un’apposita autocertificazione con la quale attestare l’esistenza delle condizioni (rispetto dei massimali, non essere in difficoltà finanziaria, ecc.) richieste per gli aiuti della categoria 3.1 e della categoria 3.12, indicando specificatamente gli aiuti di tipo fiscale che possono rientrare in entrambe le categorie (c.d. “regime ombrello”).
La presentazione dell’autodichiarazione si rende necessaria in quanto l’Agenzia delle entrate, pur disponendo o potendo disporre degli importi degli aiuti fiscali covid spettanti al singolo contribuente, non dispone però degli ulteriori dati necessari ai fini del controllo come, ad esempio, l’appartenenza o meno del singolo beneficiario all’impresa unica o il possesso dei presupposti richiesti per il diritto alle singole agevolazioni (non essere in difficoltà finanziaria, rispetto dei massimali di aiuto, ecc.).