La procedura dell’accertamento con adesione non esonera il fisco dall’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente; è da annullare, di conseguenza, l’avviso di accertamento del fisco per il mancato rispetto del contraddittorio con il contribuente interessato
La Corte di Cassazione ha respinto il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR di annullamento dell’avviso di accertamento per il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; vediamo con il presente commento di analizzare l’interessante decisione dei giudici di legittimità.
Il contenzioso tributario
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro un imprenditore, impugnando la sentenza della CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla ripresa di IRPEF, IVA e Irap per l’anno 2005, in relazione all’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, avendo peraltro la contribuente dimostrato la non pretestuosità della censura in relazione agli elementi che l’Ufficio avrebbe dovuto esaminare quali:
- il minore apporto all’attività aziendale della titolare per motivi di salute;
- l’intervenuto licenziamento di una collaboratrice;
- la stipulazione di un mutuo per fare fronte alla gestione corrente dell’anno di imposta;
- elementi che la contribuente aveva potuto allegare solo con l’atto introduttivo del giudizio.
L’accertamento con adesione |
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L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. E’ un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate , nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. |
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I soggetti ammessi |
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Tutti i contribuenti:
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