Le sospensioni estive dei termini processuali… e non solo

Si avvicina l’1 Agosto e sta per arrivare la sospensione feriale dei termini processuali… Ecco come funziona la sospensione nel processo tributario e non solo.

La sospensione feriale dei termini processuali

sospensioni estive termini processualiL’art. 1 Legge 7 ottobre 1969, n. 742 prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative sia sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprenda a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Dove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Questa norma è applicabile al processo tributario, però, occorre fare delle precisazioni.

La sospensione in parola si applica alla notifica dei ricorsi, degli appelli, nonché al ricorso per cassazione, ed anche ai depositi presso le segreterie, si pensi alle costituzioni in giudizio.

Tuttavia essa non si applica ai procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi (si veda l’art. 5, legge 7 ottobre 1969, n. 742).

L’istanza di sospensione dell’atto impugnato può chiedersi anche nel ricorso introduttivo, e tenendosi le relative le udienze nel mese di agosto, in questo caso, è buona norma costituirsi senza tener conto del periodo di sospensione, al fine di avere l’udienza ed il relativo provvedimento cautelare, nel minor tempo possibile.

Con l’ultimo periodo, del comma 2 dell’art. 17 bis, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il Legislatore ha chiarito che ai 90 giorni previsti per la conclusione della mediazione si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L’articolo 7-quater, comma 18, DL 22 ottobre 2016 n. 193 ha invece precisato che:

“i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.

Non essendo un termine processuale non è invece soggetto a sospensione quello relativo all’annullamento in autotutela.

NDR. Vediamo qui un caso di sospensione feriale con accertamento per adesione…

 

Le altre sospensioni

L’art. 37, comma 11 bis, D.L. 4 luglio 2006, n.223, ha “rinviato” al 20 agosto gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi da corrispondere mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno.

Per il versamento dei tributi il differimento non comporta alcuna maggiorazione.

La norma fa riferimento ai versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che espressamente riguardano i contributi da versare all’INPS, e considerando che il decreto riguarda gli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi il differimento non può riguardare i contributi in autoliquidazione dovuti a Cassa forense in base al c.d. modello 5.

Sempre in base all’ all’articolo 37, comma 11 bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre anche i termini per la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti dall’Agenzia delle entrate, o da altri enti impositori.

Sono esclusi dalla sospensione i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

L’art. 7 quater, comma 17, DL 22 ottobre 2016 n. 193 prevede, invece, la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre del termine di 30 giorni previsti per il pagamento degli importi dovuti a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

 

A cura di Valeria Nicoletti

Giovedì 28 luglio 2022