Sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme sui diritti dei viaggiatori
In un recente articolo abbiamo approfondito il tema delle responsabilità che ha il venditore del pacchetto turistico nei confronti del viaggiatore.
Passando ora alle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme sui diritti dei viaggiatori contenute nel Capo I del Titolo VI del Codice del Turismo (CdT), che abbiamo sin qui esaminato, il 1° comma dell’art. 51-septies dello stesso codice prevede che, salvo che il fatto non costituisca reato o una pratica commerciale scorretta sanzionata dagli artt. 20 – 27-quater del Codice del consumo[1] (Dlgs 206/2005), il professionista, l’organizzatore o il venditore di viaggi che contravviene:
- alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2°, 36, 38, comma 3°, 39, comma 4°, 40, comma 4°, 41, comma 7°, terzo periodo, e 49, commi 2° e 3°, del Codice del Turismo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 Euro;
- alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma