La responsabilità del venditore del pacchetto turistico
Per quanto riguarda la responsabilità del venditore (o intermediario) di un pacchetto turistico che sia un soggetto distinto dall’organizzatore di questo, l’art. 50 del CdT dispone che il venditore è responsabile del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di un pacchetto turistico, cioè di quello in cui egli si obbliga a procurare al viaggiatore tale pacchetto, ma anche, secondo noi, quello in cui egli vende direttamente un pacchetto già esistente creato da un organizzatore che ha conferito un mandato di vendita al venditore.
Ciò vale non solo se le prestazioni di servizi turistici oggetto del contratto sono rese dall’organizzatore o dai fornitori di questo, ma anche se lo sono dal venditore, da suoi ausiliari o preposti o da terzi, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato sulla base della diligenza richiesta per lo svolgimento della corrispondente attività professionale.
Il venditore del pacchetto turistico e organizzatore del viaggio
Il venditore è considerato come organizzatore (e quindi è assoggettato alle responsabilità di quest’ultimo) se, in relazione a un pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma del comma 1° dell’art. 34 Codice del Turismo, il modulo informativo standard di cui all’Allegato A, parte II o III, dello stesso Codice del Turismo e le informazioni sulla denominazione commerciale, l’indirizzo geografico, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica dell’organizzatore del viaggio, oppure se omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore (art. 51-bis Codice del Turismo).
Il professionista, quindi sia il venditore che l’organizzatore, è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici del sistema di prenotazione di servizi turistici che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione