Piattaforma digitale della Pubblica Amministrazione
Nel presente contributo approfondiremo i seguenti aspetti:
- Piattaforma digitale della Pubblica Amministrazione: i precedenti
- Adesione dei mittenti alla piattaforma
- Accesso dei destinatari alla piattaforma e conferimento delega
- Disponibilità del documento da notificare sulla piattaforma
- Spedizione digitale
- Consultazione degli atti da parte del destinatario
- Notificazione in forma analogica e avviso di cortesia
- Notificazione esclusa
- Allegato A - Definizioni relative al D.P.C.M. 8 febbraio 2022 n. 58
- Allegato B - Delegati nominati dai destinatari della piattaforma
- Allegato C - La piattaforma delle notifiche digitali della P.A. in sintesi
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Piattaforma digitale della Pubblica Amministrazione: i precedenti
L'art. 1, comma 402, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di semplificare, di rendere efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione (PA), ha previsto la realizzazione di una piattaforma digitale per le notifiche, affidandola alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Quindi, l’art. 26, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disciplinato la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della PA e le sue modalità di funzionamento.
La piattaforma è gestita da PagoPa.
Con interventi più remoti, si ricordano:
- la L. 20 novembre 1982, n. 890, recante notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta, relative alla notificazione di atti giudiziari, in particolare gli artt. 7, 8, 9 e 14;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD).
Adesione dei mittenti alla piattaforma della P.A.
L’art. 4, del D.P.C.M. 8 febbraio 2022, n. 58 (di seguito, Decreto), pubblicato nella G.U. del 6 giugno 2022, n. 130, e in vigore, dal successivo 21 giugno, individua i mittenti della piattaforma digitale, attingendo anche da altri provvedimenti legislativi:
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le amministrazioni individuate dall’art. 26, comma 2, lett. c), del D.L. n. 76/2020, e cioè:
- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), nonché il CONI;
- gli agenti della riscossione;
- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), nonché il CONI;
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i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), numeri 1), 2), 3) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:
- i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53, comma 1 (Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni);
- gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione, rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- la società a capitale interamente pubblico [Art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267], a condizione che: l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;
- le società di cui all’art. 113, comma 5, lett. b), del predetto D.Lgs. n. 267/2000, iscritte nell’albo di cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai suddetti numeri 1) e 2), a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avve
- i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53, comma 1 (Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni);