Proponiamo un ripasso delle norme in tema di agevolazioni IRPEF per chi investe in start-up innovative anche a vocazione sociale: puntiamo il mouse sulla verifica degli aiuti in regime de minimis.
Il comma 7 dell’art. 38 del Decreto Legge 34 del 2020 (il c.d. “Decreto rilancio”), convertito in Legge 77 del 2020, ha introdotto l’art. 29-bis del DL 179/2012 che prevede un’agevolazione fiscale in regime “de minimis”, alternativa a quella prevista dall’art. 29 dello stesso decreto che abbiamo esaminato in precedenza nell’articolo Le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS): enti senza scopo di lucro simili ma non identiche all’impresa sociale.
Essa è destinata alle sole persone fisiche, qualunque sia la loro professione, e rappresenta un modo più agile per incentivare l’investimento, anche indiretto, nel capitale sociale nelle start-up innovative, comprese quelle a vocazione sociale, e più vantaggioso perché la detrazione fiscale è più alta rispetto a quella prevista dall’art. 29 anche se l’importo massimo dell’investimento agevolabile è più contenuto.
Le agevolazioni IRPEF a favore delle start up innovative
Il 1° comma dell’art. 29-bis del DL 179/2012 in combinato disposto con l’art. 9 del Decreto attuativo del Ministero delle Sviluppo Economico del 28 Dicembre 2020 prevede che, a decorrere dal 1° Gennaio 2020, in alternativa all’agevolazione prevista dall’art. 29 dello stesso decreto-legge, dall’IRPEF – Imposta sul reddito delle persone fisiche lorda si può usufruire della detrazione di un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale o nella riserva di sovrapprezzo delle azioni di una o più start-up innovative direttamente od anche per il tramite di OICR – Organismi di investimento collettivo del risparmio (cioè fondi comuni: in questo caso l’investitore acquista le quote di essi) che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.
Tale detrazione si applica se le start-up innovative sono iscritte, nel momento dell’investimento, nella sezione speciale del Registro delle Imprese ad esse dedicata ed è concessa ai sensi del Regolamento UE n. 1407 del 2013 sugli aiuti “de minimis” alle imprese dei settori dell’industria e dei servizi (e questo anche se l’agevolazione non va all’impresa ma alla persona fisica – investitore che può benissimo non essere un imprenditore) (1° e 2° comma).
Gli aiuti in regime de minimis
Gli aiuti “de minimis” del diritto comunitario sono quelli in forza dei quali un’impresa o, come in questo caso, un altro soggetto beneficiario non può ricevere un ammontare di agevolazioni in denaro superiore a 200.000 Euro