L’abolizione dell’IRAP per i contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA arrivata con la Legge di bilancio 2022 ha natura retroattiva? In pratica influirà sui contenziosi tuttora in discussione sulla debenza o meno dell’IRAP per le annualità precedenti?
È corretto l’assunto secondo cui l’intenzione del legislatore, con l’articolo 1, comma 8 della L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022)[1], è di introdurre una norma innovativa applicabile (abolizione dell’IRAP per alcuni soggetti) solo a decorrere dall’1 gennaio 2022 e non una norma retroattiva?
Fino al 2021 operano le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione, la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto? Entro il 30 giugno 2022 si dovrà pagare l’imposta IRAP prevista per il 2021.
L’abolizione dell’IRAP può essere retroattiva?
L’articolo 1 comma 8, citato, ha statuito l’esclusione dall’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per imprenditori ed esercenti arti e professioni che svolgono la loro attività in forma individuale[2] .
Tale novella normativa, che ha introdotto l’abolizione soggettiva dall’obbligo di versamento dell’IRAP , ha efficacia retroattiva per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022?
L’abolizione dell’Irap per le persone fisiche
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’ultima legge di bilancio ha previsto l’abolizione dell’Irap per: persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato; persone fisiche esercenti arti e professioni, di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, residenti nel territorio dello Stato[3].
Alla luce della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l’esclusione dal tributo si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione. E, pertanto, le persone fisiche non sono più soggette al tributo per le attività espletate sotto forma di imprese individuali o nell’esercizio individuale di arti e professioni.
Secondo la Commissione finanze della Camera dei deputati del 16 marzo 2022 (interrogazio