La legge di bilancio 2022 ha esteso anche ai ricercatori e docenti rientrati in Italia la possibilità di prorogare il regime fiscale di favore, consistente nell´assoggettamento ad imposta del solo 10% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia.
Manca una specifica previsione per i soggetti rientrati nel 2016 e 2017, ammessi comunque per legge alla proroga.
Una recente circolare dell’Agenzia Entrate ha ora ricompreso anche tali soggetti. Resta l’incertezza circa il recupero delle maggiori imposte pagate per il 2021 e, se del caso 2020.
Abbiamo già analizzato la questione del trattamento di fiscale di favore riservato ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 (“Docenti e ricercatori già rientrati in Italia: le agevolazioni fiscali previste“ su Commercialista Telematico dell’11 maggio 2022).
Ritorniamo sull’argomento per approfondire il trattamento riservato a coloro che, tra questi, sono rientrati in Italia negli anni 2016 e 2017.
Per costoro infatti, come si vedrà, le interpretazioni ministeriali sono state dapprima lacunose e successivamente a nostro avviso non del tutto soddisfacenti.
Chissà poi mai perché, quasi questi soggetti dovessero scontare qualche penalizzazione o comunque non dovessero avere gli stessi diritti degli altri, solo per essere rientrati in due specifici anni, il 2016 oppure il 2017.
Ma andiamo con ordine, in parte anche richiamando concetti in generale già espressi nel precedente articolo.
Le agevolazioni per docenti e ricercatori in generale
La legge di Bilancio 2022 (art. 1 comma 763 legge 234/2021) ha aperto la possibilità di prorogare la durata delle agevolazioni previste dall´articolo 44 del DL 78/2010 per docenti e ricercatori rientrati in Italia dall´estero prima del 2020.
Questa agevolazione riguarda i soggetti, già iscritti all´AIRE o cittadini di stati membri dell´UE, che al 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari delle agevolazioni fiscali.
Ricordiamo come la agevolazione consistesse nell´assoggettamento ad imposta del solo 10% dei redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo relativo ad attività di ricerca e di docenza svolte in Italia.
Questa norma colma quella che riterremmo fosse stata una dimenticanza: il mancato inserimento dei ricercatori nella proroga di 5 anni del regime fiscale dei rimpatriati “normali” del 2021.
Erano stati presentati molti emendamenti