Fatturazione elettronica per i forfettari dal 1° luglio: cosa sapere

Una rapida carrellata di aspetti conseguenti e criticità all’introduzione dell’obbligo di emettere la fattura elettronica per i forfettari.

In un contributo di poco più di un mese fa (“Estensione della fattura elettronica ai forfettari: il passaggio graduale e le sue complicazioni”), ci si è soffermati sulla problematica della fatturazione elettronica per i soggetti cosiddetti forfettari, rilevando un potenziale problema per i soggetti clienti dei forfettari stessi.

 

La fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari

fatturazione elettronica forfettariCi occupiamo adesso di sottolineare alcuni aspetti che possono indurre in errore.

In primo luogo, occorre rilevare che, a seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori, saranno tenuti anche alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori, nonché alla conservazione elettronica delle fatture, ed infine all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.

In base al tenore della norma, poi, è evidente che l’obbligo di emissione della fattura elettronica non riguarda i casi in cui il cliente del forfettario sia residente o abbia stabile organizzazione in un Paese UE o extra-UE.

Nulla di nuovo, invece, per la fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica amministrazione: occorre ricordare che in tal caso è necessaria la firma digitale del documento stesso.

 

Casi di esclusione

Esclusioni sono previste per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, e per i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Ciò vale, ad oggi, solo fino al 31 dicembre 2022, fatte salve ulteriori (e verosimili) proroghe.

 

Termini per l’emissione delle fatture

I termini per l’emissione delle fatture elettroniche sono quelli generali (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, se fattura differita, mentre entro dodici giorni dallo stesso momento, negli altri casi).

Tuttavia, solo per le fatture emesse da 1 luglio a 30 settembre, è stato previsto che potranno essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; in altre parole, sono concessi 15/16 giorni in più rispetto agli ordinari termini pervisti per chi emette fatture differite.

Nulla cambia, invece, per le operazioni con l’estero, per le quali resta applicabile la normativa in vigore anche prima dell’1 luglio.

 

Il caso delle fatture passive in regime di reverse charge

Analogo discorso per le fatture (passive) in regime di reverse charge, per le quali il contribuente forfetario è obbligato all’integrazione, indicando aliquota e imposta e versando l’imposta dovuta, entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Si ricorda, al riguardo, che l’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire sia stampando la fattura e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione, sia producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura stessa.

Tale ultimo documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SdI; in questo ultimo caso, la conservazione digitale del documento è obbligatoria.

 

Sanzioni per omessa fattura

In caso di omissione della fattura (che significa anche fattura inviata ma scartata dallo SdI), si rendono applicabili le ordinarie sanzioni, variabili in base alle fattispecie:

  • se imponibile, dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro;
     
  • in caso di fatture senza iva (non imponibili, esenti, ecc), tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati;
     
  • in ogni caso, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è fissa, da 250 a 2.000 euro.

Ricordiamo che si applica sempre l’istituto del ravvedimento operoso oppure, in caso di accertamento, del cumulo giuridico.

 

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…I forfettari e le operazioni con l’estero 

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 22 giugno 2022

 

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