Spetta al contribuente chiarire se ed in che misura l’importo determinato dal fisco si distacchi da quello derivante dall’applicazione dell’invocata presunzione di fruttuosità?
La mancata dichiarazione di una attività detenuta all’estero comporta la quantificazione presuntiva del reddito di capitale, salvo prova contraria?
Occorre esibire al fisco tutti i documenti necessari per la determinazione analitica ed effettiva del reddito estero non dichiarato?
Presunzione di fruttuosità di attività finanziarie detenute all'estero
Se non viene presentato il quadro RW del modello “Redditi” per la dichiarazione di detenzioni di capitali all'estero opera, in automatico, la presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie.
In tema di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, quando il contribuente non espone sul quadro RW del modello “Redditi” simili attività, che avrebbe dovuto dichiarare (come da circolare n. 38/2013 dell’Agenzia delle Entrate), diviene operativa la presunzione di fruttuosità delle stesse attività, salvo prova contraria da parte del contribuente.
Spetta al contribuente di dimostrare e documentare la dismissione delle attività finanziarie precedenti.
Nel caso di specie il contribuente non è stato in grado di ottemperare adeguatamente all’onere probatorio, non fornendo alcuna documentazione atta a dimostrare la dismissione, totale o parziale, dei possedimenti esteri.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione[1]
Il caso di Cassazione: omessa compilazione del quadro RW per attività finanziarie detenute all'estero
Un contribuente, residente in Italia[2], ha impugnato un avviso di accertamento emesso dal fisco per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero nel 2005.
Il giudice tributario di prima istanza ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento, emesso ai fini Irpef per l’anno di imposta 2005, ed il conseguente atto di contestazione delle sanzioni.
I giudici del gravame hanno accolto l’appello incidentale del fisco, statuendo la corretta applicazione della presunzione di equivalenza con la redditività realizzata nel corso del 2003, come emergente dai documenti, in mancanza di prova contraria [3]della contribuente, che avrebbe avuto l’onere di dimostrare la minore o nulla fruttuosità dei cespiti nell’anno 2005, stante l’omessa compilazione del quadro RW per l’ipotesi di eventuali rientri in Italia delle attività estere successivi al novembre del 2003.
ll contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR invocando la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 del DL. 167/1990.
La decisione della Cassazione
Gli Ermellini, con pronuncia citata, hanno ritenuto infondato il motivo propugnato del contribuente e hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
Il Legislatore, con l‘art. 6 del DL 167/1990 ha previsto una presunzione legale[4] relativa che opera automaticamente in caso di omessa presentazione del quadro RW della dichiarazione, salvo prova contraria da parte del contribuente.
Il trasferimento di capitali all’estero non si esaurisce in una condotta istantanea, ma determina effetti permanenti, costituiti dal persistere della disponibilità all’estero delle attività occultat