Premi produttività tassati al 10%: vale in casi ben circostanziati

Il Fisco ha specificato che, per poter fruire dell’agevolazione fiscale su eventuali premi di produttività, occorre che gli accordi aziendali vengano recepiti a livello nazionale, dalla contrattazione collettiva.

La legge finanziaria per il 2016 ha introdotto una modalità di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con” un decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 25/3/2016.

 

Tassazione agevolata dei premi di produttività: condizioni

Per la sua applicazione, occorrono tre circostanze concomitanti:

  • che al termine del periodo di maturazione del premio, l’obiettivo prefissato sia raggiunto;
     
  • che il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto;
     
  • e che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio stesso.

 

Premi di risultato e regolamento aziendale: il fondamentale recepimento nella contrattazione collettiva nazionale

Occorre che la corresponsione dei premi sia legata non tanto a generici contratti, ma a contratti collettivi di secondo livello (di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015).

Nel caso in cui criteri e modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di Gruppo siano definiti quindi mediante un (semplice) regolamento aziendale, tale strumento è del tutto diverso dagli accordi collettivi aziendali o territoriali richiamati dal quadro normativo in esame.

Il regolamento aziendale, infatti, essendo uno strumento unilaterale del datore di lavoro, è ispirato ad una logica diversa da quella del dialogo sociale e della contrattazione collettiva, con cui invece le parti regolano in maniera condivisa i diversi aspetti che incidono sul rapporto di lavoro all’interno dell’azienda.

Ha rilevanza, dunque, che il regolamento aziendale risulti essere recepito in un accordo collettivo aziendale.

In mancanza, non è applicabile il regime fiscale agevolativo suindicato, mancando le condizioni per l’applicazione della disciplina in esame.

In tal senso, la risposta ad interpello dell’Agenzia Entrate n. 265 dello scorso 17 maggio.

 

Abbiamo trattato l’argomento in passato negli articoli:

Premi di produttività anno 2023: la Legge di Bilancio fissa la tassazione sostitutiva al 5 per cento

Detassazione Premi di Risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali

Detassazione premi di produttività 2017: le istruzioni INPS

 

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 19 maggio 2022