In tema di responsabilità solidale del cessionario, il Fisco ha l’onere di provare unicamente le due circostanze di fatto relative all’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente e all’inferiorità al valore di mercato del prezzo praticato.
Non è previsto, invece, che sia fornita la prova della consapevolezza del cessionario della pregressa frode perpetrata dal cedente.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti principi in tema di responsabilità solidale del cessionario, ex art. 60 bis del Dpr 633/72.
Un caso di responsabilità solidale del cessionario: evasione IVA su commercio intracomutario di auto
Nel caso di specie, in esito ad una verifica, da cui risultava l’effettuazione, negli acquisti di vetture da fornitori unionali, di operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito di una complessa frode carosello, era stata emessa cartella di pagamento, per Iva anno 2006, a carico della cessionaria delle vetture oggetto del controllo, in qualità di coobbligata solidale, ex art. 60 bis DPR n. 633 del 1972.
Il ricorso della contribuente, che aveva eccepito l’illegittimità della cartella, la carenza dei presupposti per la responsabilità solidale e il difetto di consapevolezza della frode fiscale, era accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale.
La Commissione Tributaria Regionale confermava poi la sentenza