Le problematiche fiscali dei soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività in Smart Working alle dipendenze di una Società Americana.
Ci si pone il problema di capire dove è sottoposto ad imposizione un tale reddito di lavoro dipendente qualora sia percepito da un Cittadino Americano o – viceversa – da un Cittadino Italiano.
C’è tassazione solo in Italia? Oppure solo in America? Oppure in entrambi i Paesi? E’ corretto che siano applicate le ritenute previdenziali e fiscali da parte del datore di lavoro Americano? Si possono recuperare in qualche modo le ritenute Americane pagate in eccesso?
Prima di entrare nel vivo della questione è necessario fare una importante premessa relativa a tutti i soggetti che stanno lavorando in Smart Working in due Paesi diversi: è fondamentale che ci sia l’esplicitazione formale dei due elementi distintivi di tale rapporto di lavoro dipendente, e cioè:
- Il fatto che il dipendente sia fiscalmente residente in un Paese diverso da quello del Datore di Lavoro;
- Il fatto che il dipendente sia autorizzato dal Datore di Lavoro ad eseguire la sua prestazione via Smart Working.
L’esplicitazione formale di questi due elementi distintivi può avvenire in due modi:
- può essere indicata nel contratto di lavoro;
- oppure può essere presente in una lettera o mail che il datore di lavoro manda al dipendente.
Il primo metodo è solitamente presente nei rapporti che sin dall’inizio nascono con queste caratteristiche distintive, mentre la seconda modalità è più frequente nei casi in cui il rapporto assuma nel corso del tempo queste caratteristiche: ad esempio per il fatto che un Cittadino Americano che è stato in vacanza in Italia si sia trovato bloccato in Italia a causa della pandemia o quando il Cittadino Americano decida di trasferirsi stabilmente in Italia continuando a lavorare in Smart Working per la sua azienda Americana.
Datore di lavoro americano: l’autorizzazione al lavoro in smart working deve risultare da apposita documentazione
È molto importante che il dipendente sia in possesso di uno dei documenti suddetti (contratto o lettera) che esplicitino formalmente l’autorizzazione del Datore di Lavoro estero a permettere che il dipendente lavori in un altro Paese in Smart Working.
Ciò è rilevante perché ci sono, come vedremo, diverse conseguenze fiscali discendenti dal fatto che si possa facilmente dimostrare (anche in sede di eventuale contenzioso) dove la prestazione sia stata eseguita effettivamente.
Perciò la prima importante avvertenza è quella di procurarsi tale documento: è da tenere a mente che la lettera può essere anche successiva al momento in cui il dipendente ha iniziato a lavorare in Italia in Smart Working per il Datore di Lavoro Americano.
Ad esempio: se il Cittadino Americano si è trasferito in Italia il 20 Gennaio 2022 ed ha iniziato subito a lavorare in Smart Working per l’azienda Americana, non è a nostro avviso strettamente necessario che la lettera del datore di lavoro Americano di autorizzazione a lavorare in Smart Working dall’Italia sia antecedente al 20 Gennaio 2022 (co