L’estensione dell’obbligo della fattura elettronica ai soggetti che adottano il regime forfettario porta con sé delle complicazioni (ulteriori adempimenti con la medesima decorrenza), non solo per la fatturazione attiva, ma anche per gli obblighi derivanti dalle fatture ricevute da cedenti/prestatori esteri (in sostituzione dell’esterometro).
Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfettario
L’articolo 18, commi 2 e 3, DL 30 aprile 2022, n. 36 (cd. Decreto Pnrr2, in Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100), nell’ambito fiscale introduce gradualmente (fino al 31 dicembre 2023, se non si supera una determinata soglia) l’obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario (e per quelli in regime di vantaggio, come pure i soggetti che hanno optato per il regime di cui agli articoli 1 e 2, legge 398/1991).
L’estensione dell’obbligo, in deroga alla regola unionale che equipara la fattura elettronica con quella analogica (articoli 218 e 233, Direttiva 2006/112/CE[1]), interviene a seguito della richiesta avanzata dall’Italia e dalla successiva autorizzazione concessa all’Italia dalla UE[2].
L’inserimento degli operatori economici (che operano in detti regimi semplificati) tra coloro che sono destinatari delle disposizioni sulla fatturazione elettronica determina effetti non solo con riguardo alle fatture emesse, ma anche a quelle ricevute.
La norma così dispone:
«2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127[3], in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino alle parole «o committente soggetto passivo d’imposta.» sono soppresse[4].
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione».
Questi gli argomenti qui trattati:
- Effetti dell’obbligo di fatturazione elettronica sui termini di decadenza dell’accertamento
- Fatture attive
- Fatture passive
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Effetti dell’obbligo di fatturazione elettronica sui termini di decadenza dell’accertamento
L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica ha riflessi anche in tema dei termini di decadenza dall’accertamento, ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi.
Infatti, l’articolo 3, Dlgs 127/2015 stabilisce che sono ridotti di due anni i termini nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.
Questa disposizione di favore è destinata esclusivamente ai soggetti passivi che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi (Risposta Interpello 331/2021), fermi gli ulteriori requisiti disposti dagli articoli 3 e 4, Dm 4 agosto 2016 (tra cui l’obbligo di manifestare l’opzione esercitata nel successivo modello REDDITI).
Non è chiaro se la disposizione di favore interesserà l’anno 2022, nel quale la fatturazione elettronica sarà obbligatoria solo in corso d’anno.
Dovrebbe, però applicarsi, la disposizione dell’articolo 1, comma 74, legge 190/2019 (valevole per i soli soggetti in regime forfettario) e mente del quale…
…«per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno».
Non vi sono novità (risulterà tutto invariato rispetto alla situazione attuale) con riguardo alle regole relative:
1) all’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per commercianti ed assimilati (articolo 22, DPR 633/1972) e del conseguente obbligo – salvo per i casi esonerati dal Dm 10 maggio 2019 – di adozione del registratore telematico (articolo 2, Dlgs 127/2015; CM 3/E/2020, paragrafo 1.1);
- alla facoltà di emettere fattura analogica verso controparti non stabilite o non residenti[5], salvo il fatto che per le operazioni verso non residenti dal 1° luglio 2022 andranno comunque comunicate ai fini dell’esterometro entro i medesimi termini previsti per la fatturazione elettronica (fatte salve le operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica);
- al divieto della e-fattura nel settore sanitario (nei rapporti B2C) fino al 31 dicembre 2022[6].
Resta invariato anche lo slittamento al 1° gennaio 2023 dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici (articolo 5, commi 12-ter e 12-quater, DL 146/2021) e all’obbligo di comunicazioni (semestrale ancora per il 2022) al sistema tessera sanitaria (DM 2 febbraio 2022).
Nel prosieguo ci riferiremo in particolare ai soggetti in regime forfettario, pur non trascurando le novità anche per i soggetti in regime di vantaggio e quelli in regime ex legge 398/1991[7].
Solo per completezza, ricordiamo che dalla medesima data del 1° luglio 2022 si applicano le sanzioni per coloro che non accettano il pagamento di beni e servizi, anche professionali, mediante carte di pagamento (articolo 15, comma 4-bis, DL 179/2012[8]; articolo 15, Dl 36/2022).
I forfettari sono interessati anche da questa novità, non oggetto di commento in questa sede. Alcuni di loro si doteranno di POS promossi da soggetti esteri, con obblighi Iva che andremo ad esaminare.
Fatture attive
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica (tramite invio – del file «fattura» nel formato .xml – al Sistema di Interscambio, SDI) è esteso ai soggetti in regime forfettario (articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014)[9].
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, Dlgs 127/2015:
«In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa».
Restano esclusi, ma solo fino al 31 dicembre 2023, i soli contribuenti con ricavi/compensi (conseguiti nell’anno precedente) non superiori a 25.000 euro: