Fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato proposto diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Il divieto trova applicazione anche ai crediti dell’erario sorti prima dell’apertura della procedura, laddove anche la notifica di una cartella di pagamento costituisce un vero e proprio esercizio di azione esecutiva. E questo anche nell’eventualità in cui la cartella sia stata notificata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, senza essere preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento.
La Corte di Cassazione ha affrontato una rilevante tematica, quale quella della notifica, in corso di omologazione del concordato, di atti di riscossione e, in particolare, di una cartella di pagamento.
Società in concordato preventivo che riceve cartella
Nel caso di specie, una società in concordato preventivo proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento, notificata, a seguito di controllo formale della dichiarazione, per l’omesso versamento di tributi relativi agli anni 2008 e 2009.
Il giudice di appello aveva ritenuto legittimo l’atto impugnato, evidenziando sia la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del credito nei ruoli straordinari, sia la correttezza degli importi iscritti.
Nel proporre ricorso per cassazione, la società, per quanto di interesse, deduceva la violazione dell’art. 168, L. fall., per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che l’ammissione della contribuente alla procedura di concordato preventivo non ostasse alla successiva notifica della cartella di pagamento.
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata.
Evidenziano i giudici di legittimità che l’art. 168, Legge fallimentare, nella formulazione pro tempore vigente, stabiliva che dal