Esistono alcune categorie di beni e crediti che non possono essere in nessun caso sottratti al debitore.
Altri, invece, lo sono con delle limitazioni. Esaminiamo il caso del veicolo strumentale all'esercizio dell'impresa del debitore.
Pignoramento mobiliare quale atto esecutivo sul debitore
Impignorabilità di alcuni beni e relativi limiti
L’art. 514 codice di procedura civile sancisce l’impignorabilità degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
Il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Il concetto di indispensabilità del veicolo nel pensiero della Cassazione
La nozione di impignorabilità di cui al citato art. 514 c.p.c., secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, si ricollega al concetto di indispensabilità del bene di carattere relativo, cioè alle modalità concrete in cui l'imprenditore