Guasto del registratore telematico senza invio dei dati

Come gestire l’ipotesi di malfunzionamento del Server RT che impedisca la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici?
L’Agenzia Entrate interviene esaminando il caso di guasto del registratore telematico di un operatore.

registratore telematico guastoL’Agenzia delle Entrate è tornata a trattare il caso del malfunzionamento del Server RT.

Nello specifico è stato analizzato il caso di malfunzionamento del Server RT che impedisca la memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri, la corretta tenuta del registro di emergenza, in presenza degli altri adempimenti prescritti (la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico abilitato in primis) consente all’esercente di assolvere gli obblighi certificativi anche in assenza dell’invio dei dati tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, qualsiasi anomalia nel funzionamento degli apparecchi che ostacoli la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi impone all’esercente di variare lo stato in “fuori servizio”.

Nel caso esaminato, sostanzialmente, un operatore della grande distribuzione chiedeva chiarimenti in merito a due ipotesi di impedimento alla memorizzazione e all’invio dei dati.

 

Guasto del server RT per cause di forza maggiore

Nel primo caso, l’impedimento derivava da un guasto del Server RT dovuto, ad esempio, a calamità naturali, l’istante riteneva possibile variare lo stato dell’apparecchio in “fuori servizio”.

Inoltre, questi affermava di poter assolvere quasi tutti gli adempimenti previsti dalla “procedura di emergenza” illustrata nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 ossia:

  • richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato per la riparazione del Server;
     
  • cambiare lo stato del Server in “fuori servizio”;
     
  • annotare sul “registro di emergenza” i dati delle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento, conservandone una copia in formato elettronico.

 

Sanzioni: sì o no?

Considerato che per via della enorme mole di corrispettivi rilevati non risultava possibile provvedere all’invio “manuale” dei dati mediante la procedura di emergenza citata, l’istante chiedeva se tale mancata trasmissione comportasse l’applicazione delle relative sanzioni.

Richiamando i chiarimenti forniti con la consulenza giuridica n. 3/2022, l’Agenzia conferma che la corretta tenuta del registro di emergenza consente di far fronte al malfunzionamento degli apparecchi nel rispetto degli obblighi di certificazione.

Quindi, qualora siano rispettate le altre previsioni di legge, quali la tempestiva richiesta di intervento del tecnico, la tenuta del suddetto registro rende non obbligatoria la trasmissione dei corrispettivi o la certificazione degli stessi mediante strumenti alternativi, con la conseguenza che, anche in assenza dell’invio di emergenza dei dati, non trovano applicazione le sanzioni.

Tale trasmissione può comunque in ogni caso avvenire su base volontaria.

Oltretutto, a determinate condizioni, la memoria dei punti cassa può sostituire l’utilizzo del registro di emergenza.

 

Guasto di carattere tecnico

La seconda ipotesi prospettata nell’interpello riguardava, invece, una situazione in cui la memorizzazione e l’invio dei dati erano impediti da problemi di carattere tecnico che compromettevano lo scambio di informazioni tra punti cassa e Server, ma che secondo l’istante, non rendevano necessaria la variazione del suo stato in “fuori servizio”.

L’Agenzia afferma, che anche tale ipotesi rientra tra quelle di malfunzionamento degli apparecchi contemplate dal provvedimento n. 182017/2016.

Infatti, gli adempimenti di emergenza descritti devono essere posti in essere a fronte di qualsiasi anomalia riguardante una componente del registratore telematico o del Server RT che abbia l’effetto di impedire la memorizzazione o trasmissione di dati completi e corretti, comprese le anomalie relative alla singola cassa collegata al Server.

 

Stato di Fuori Servizio

Pertanto, l’apparecchio va posto nello stato “fuori servizio”, in quanto azione funzionale a segnalare all’Amministrazione finanziaria la presenza di un problema e, quindi, a motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni totali o parziali dei dati.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, se l’esercente, in presenza di un malfunzionamento, pur avendo liquidato correttamente l’imposta e annotato i corrispettivi sul registro di emergenza, non ha variato lo stato del Server RT in “fuori servizio” e ha “proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri”, si applica la sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione errata art. 11 comma 2-quinqies del DLgs. 471/97.

Va però ricordato che la sanzione in parola, più leggera rispetto a quella prevista dall’art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97, non riguarda le ipotesi di omessa o incompleta memorizzazione, ma soltanto le violazioni relative alla trasmissione dei dati.

L’Agenzia precisa che non rientrano tra queste violazioni le errate trasmissioni dovute ad arrotondamenti ex art. 13-quater del DL 50/2017 o quelle relative a dati che sono stati poi (ri)trasmessi nei 12 giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Fonte: Interpello Agenzia Entrate n. 247 del 6 maggio 2022.

 

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A cura di Francesco Costa

Lunedì 16 maggio 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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