L’esimente della forza maggiore è caratterizzata da un elemento oggettivo, dato dall’esistenza di circostanze estranee all’operatore, anormali ed imprevedibili, e da un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.
La forza maggiore: presupposti applicativi
La giurisprudenza più recente si è interrogata sull’accezione attuale della forza maggiore.
Sul punto, bisogna ricordare che il legislatore ha dato sistemazione alla materia sanzionatoria con i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, evidenziandone la natura punitiva: e il diritto punitivo mal tollera ipotesi di responsabilità oggettiva, in base ai principi di matrice penalistica che lo presidiano.
In questo senso, bisogna aver riguardo all’art. 5 D.Lgs. 472/1997, secondo cui:
“nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Ebbene, la giurisprudenza della Cassazione, in tema di sanzioni amministrative, ha da tempo applicato i principi di matrice penalistica e, nel riconoscere la rilevanza generale del caso fortuito e della forza maggiore ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’agente, ha specificato che il primo incide sulla colpevolezza e la seconda sul nesso psichico, specificando che la relativa nozione va desunta dall’art. 45 codice penale ed è integrata con il concorso dell’imprevedibilità e inevitabilità, da accertare mediante specifica indagine (cfr. le risalenti Cass. 9738/2000; 14168/2002; 10343/2010).
Pertanto, è all’accezione penalistica della forza maggiore che bisogna aver riguardo: l’esimente si riferisce ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamen