La Corte di cassazione ha chiarito che l’accertamento induttivo può essere attivato quando si riscontrano gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili: in particolare, non deve per forza trattarsi di scritture contabili la cui tenuta sia obbligatoria, atteso che qualsiasi scrittura contabile deve contenere dati veritieri, e può essere utilizzata ai fini dell’accertamento.
Una contabilità di magazzino inattendibile, quindi, pur trattandosi di una scrittura non obbligatoria, può legittimare la richiamata attività impositiva dell’Erario.
Questo è l’interessante principio di diritto, confermato dalla giurisprudenza in materia di conto cassa negativo.
Un caso di accertamento induttivo in presenza di contabilità di magazzino inattendibile
La controversia concerneva un avviso di accertamento, con cui la DP di Treviso dell’Agenzia delle entrate aveva rettificato, ai fini Ires, Irap ed Iva, la dichiarazione modello Unico di una srl, per un determinato anno di imposta, riprendendo a tassazione, fra l’altro, ricavi non dichiarati, secondo il metodo induttivo ex artt. 39, comma 2 Dpr 600/1973 e 55 Dpr 633/1972.
In particolare, l’ufficio aveva focalizzato l’attenzione sull’analisi delle rimanenze di magazzino, accertando che le stesse, indicate su due distinte colonne, presentavano valori dati dal costo di acquisto e dai costi accessori, l’una, e valori aumentati senza alcuna giustificazione, l’altra.
Pertanto, secondo il sistema presuntivo di cui all’art. 39 menzionato, adottato in ragione dell’inaffidabilità delle scritture contabili e l’assenza di riscontro documentale o contabile delle giustificazioni addotte, l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la sopravvalutazione delle rimanenze celasse in realtà operazioni non contabilizzate e in specie acquisti, quanto alle rettifiche inventariali positive, e cessioni di beni, quanto a quelle negative.
Di conseguenza, l’ufficio aveva proceduto a determinare come maggiori ricavi, ai sensi dell’art. 85 Tuir, il valore delle rettifiche negative, mentre aveva ritenuto che quelle positive ricadessero nella presunzione di cui agli artt. 3 e 4 Dpr 441/1997, la cui Iva costi