Contributi pubblici soggetti agli obblighi di trasparenza

di Enrico Larocca

Pubblicato il 10 maggio 2022

Dal momento in cui è stato introdotto l’obbligo di trasparenza dei contributi pubblici ad oggi, tale adempimento è stato (e probabilmente ancora è) fonte di dubbi e incertezze sia per quanto riguarda l’oggetto della pubblicità sia per quanto riguarda i criteri di rendicontazione e valorizzazione . Non si procederà ad una ricostruzione complessiva del tema già oggetto di altri interventi, quanto piuttosto verranno evidenziati i principali passaggi procedurali, affinchè si possa correttamente assolvere all’obbligo formale.

Obbligo di trasparenza dei contributi pubblici: generalità

trasparenza contributi pubbliciIl punto nodale della questione è stabilire quali contributi pubblici vanno inseriti in apposito paragrafo della Nota Integrativa e quali, invece, ne restano esclusi.

Inoltre, altro aspetto fondamentale è la modalità di assolvimento dell’obbligo da parte di coloro – come, ad esempio le microsocietà che possono redigere il bilancio secondo le regole di cui all’art. 2435-ter del codice civile – che sono esonerate dall’obbligo di redigere la Nota Integrativa.

Come fa giustamente notare Vito Dulcamare nell’articolo sottocitato[1]:

"si rileva una certa confusione perché il Legislatore da una parte obbliga le società con bilancio abbreviato o micro all'indicazione sul sito internet delle erogazioni ricevute e dall'altra stabilisce che l’obbligo di trasparenza possa essere assolto mediante indicazione nella nota integrativa".

Ma qual è la disciplina vigente?

 

Obbligo di trasparenza: i soggetti obbligati

I contribuenti soggetti all’obbligo di trasparenza dei contributi pubblici ricevuti sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
     
  • società di persone (Snc, Sas);
     
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
     
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali);
     
  • Oltre che Enti Non Commerciali e Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

Restano esclusi, unicamente, i liberi professionisti.

Stando all’elencazione precedente, solo le società di capitali potranno assolvere agli obblighi pubblicitari per mezzo del bilancio, essendo gli unici soggetti che devono depositarlo presso il Registro delle Imprese; mentre per gli altri si procederà alla pubblicazione nel proprio sito internet o sul sito internet dell’associazione di categoria di appartenenza.

Grafica n. 1 – Soggetti Obbligati

obbligo di trasparenza

 

La disciplina sulla trasparenza delle agevolazioni è contenuta nell’art. 1, comma da 125 a 129, della legge n. 124/2017, sotto il profilo degli adempimenti, divide poi i soggetti obbligati in alcune macrocategorie:

  • soggetti obbligati alla redazione della not