Escluse da IRPEF le somme liquidate in seguito a lesione della capacità lavorativa

E’ escluso dall’imposizione IRPEF l’indennizzo per lesione della capacità professionale del lavoratore effettuata mediante indennizzo e mantenimento di mansioni più basse.

Esclusione da IRPEF delle somme rimborsate per lesione di capacità professionale

irpef somme lesione capacità professionale In un articolo recente, abbiamo trattato il tema della tassazione delle somme risarcitorie corrisposte al dipendente.

In questo stesso argomento si colloca la risposta n. 185 dell’8 aprile 2022, che, ancorchè nell’ambito di un procedimento di rimborso per ritenute effettuate (poi risultate non dovute in quanto appunto il relativo reddito era da considerarsi esente), ha stabilito, o meglio, confermato, che le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, per risarcire la lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e, quindi, non assoggettabili a ritenuta alla fonte.

L’Agenzia innanzitutto ricorda di aver più volte precisato quali sono le tipologie di indennizzi che rientrano nell’articolo 6, comma 2, del Tuir, chiarendo che sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti sia futuri del soggetto che le percepisce, mentre non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate per reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente) (RRMM nn. 155/2002, 356/2007, 106/2009 e 16/2018).

 

Il caso di Cassazione: perdita di chance professionali = danno emergente escluso da IRPEF

Sull’argomento, d’altronde, è intervenuta anche la Cassazione, a sezioni unite, che nel 2006 (sentenza n. 6572), nel ribadire che la perdita di chance professionali è elemento di danno emergente non rilevante ai fini fiscali, ha puntualmente chiarito che il risarcimento:

“non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l’esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.

Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività.

In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell’interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché – fermo l’inadempimento – l’interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell’impegno assunto di svolgere l’attività che gli viene richiesta dal datore”.

Vendendo al caso in esame, nella sentenza di condanna al pagamento delle somme all’ex dipendente, il giudice ha evidenziato come dall’istruttoria orale emerge che, sebbene da una precedente sentenza fosse stato accertato che le mansioni di archivista fossero inferiori rispetto a quelle professionalmente spettanti al ricorrente, esse erano state mantenute dalla società datrice per tutto il resto del rapporto di lavoro, ciò che ha rappresentato indubbiamente una lesione della capacità professionale del lavoratore.

 

Il parere del Fisco

L’Agenzia, dunque, afferma che le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, in seguito alla lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e, quindi, volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio.

Di conseguenza, non assoggettabili a ritenuta alla fonte.

A completezza del sunto della risposta suddetta, cenniamo al discorso della recuperabilità della ritenuta effettuata ma non dovuta.

Avendo la società istante già restituito la ritenuta all’ex dipendente, potrà recuperare tale importo presentando la dichiarazione integrativa del modello 770 relativo all’anno interessato dalla erronea trattenuta.

A questo proposito, spiega come nel frontespizio dovrà essere inserito il protocollo della dichiarazione che si intende rettificare e nel quadro ST andrà indicato il versamento effettuato erroneamente, riportando nella seconda colonna “Ritenute operate” l’importo 0.

Nel quadro SX potrà, quindi, essere fatto valere il credito inserendo la somma versata erroneamente nel rigo SX1 colonna 2 “Versamenti in eccesso” e cumulata nel rigo SX4 colonna 4 “Credito risultante dalla presente dichiarazione”, indicando, poi, in colonna 5, quanto di essa è già stato utilizzato in compensazione.

 

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 14 aprile 2022