La Corte di cassazione ha stabilito che, dopo che la società è stata cancellata, non si può sostenere che l'unica responsabilità prevista sia quella dei soci nei limiti di quanto hanno riscosso dal bilancio finale di liquidazione (ex art. 2495 codice civile).
In particolare, proprio per l'esistenza dell’art. 36 Dpr 602/1973, il liquidatore, salvo specifica prova contraria, risponde in proprio del pagamento delle imposte e non si tiene conto se l'accertamento sia stato notificato prima o dopo la cancellazione della società.
Responsabilità del liquidatore: il caso di Cassazione
La controversia originava da verifiche effettuate dalla Guardia di finanza ad una srl, cui era seguita la redazione e la regolare notifica di un Processo verbale di costatazione.
L'Agenzia delle entrate notificava i consequenziali avvisi di accertamento - che dipendevano dall’omesso pagamento dei tributi da parte della società, estinta a seguito di cancellazione volontaria – ad un soggetto, nella sua qualità di liquidatore e socio della srl in questione.
Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di La Spezia, e contestava, per quanto ci occupa in questa sede, l'inefficacia degli atti in quanto notificati in relazione ad una società ormai estinta e la non esigibilità dell'eventuale credito fiscale, in quanto attinente a pretese tributarie definitivamente accertate solo dopo la fase liquidatoria