Legittime le perquisizioni in assenza di uno specifico dissenso del contribuente

In caso di verifica fiscale quali sono i poteri di accesso e perquisizione? Vediamo cosa dice la Cassazione e quanto sia importante l’autorizzazione del contribuente…

Accessi e ispezioni: il principio di diritto

perquisizioni legittimeLa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in materia di accessi e ispezioni, ha enucleato il seguente principio di diritto:  

“In tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall’art. 52, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973, è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva e non anche ove l’attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente, senza che ai fini della valida espressione di tale consenso sia necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l’apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso né nell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, né nell’art. 12, comma 2, della l. n. 212 del 2000”.

 

L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite

La vicenda alla base dell’ordinanza di rimessione riguardava l’accesso fiscale presso un’azienda da parte degli agenti verificatori che procedevano all’apertura di una valigetta dell’amministratore delegato al cui interno veniva rinvenuta la documentazione extracontabile.

Nei vari gradi di giudizio la società rappresentava che non era stata chiesta alcuna autorizzazione all’autorità giudiziaria, ritenuta necessaria a prescindere dalla collaborazione del contribuente, che ad ogni modo non c’era stata, atteso che l’imprenditore aveva eseguito l’ordine di consegnarla da parte dei finanzieri.

Inoltre, secondo la tesi difensiva, in violazione dell’articolo 12, L. n. 212/2000, non era stata data alcuna informazione all’interessato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 10664, i giudici di legittimità, rilevando un contrasto sul punto, hanno rimesso la questione al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

In particolare, con la citata ordinanza, il Supremo Consesso è stato chiamato a chiarire se la mancanza di autorizzazione dell’autorità giudiziaria possa essere superata dal consenso del titolare del diritto e, in caso positivo, se tale consenso possa considerarsi libero e informato qualora l’amministrazione non abbia comunicato la possibilità dell’assistenza del professionista.

In ultimo, se l’eventuale inosservanza dell’obbligo comporti l’inutilizzabilità della documentazione acquisita senza l’autorizzazione.

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Fonte: Corte di Cassazione, sentenza n. 3182 del  2 febbraio 2022.

 

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A cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Lucia Morciano

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