Decreto Sostegni ter: fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Il decreto Sostegni-ter istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fondo per il rilancio delle attività economiche

fondo perduto attività economiche commercio dettaglioCon la definitiva approvazione il 23 marzo 2022, con il voto di fiducia della Camera dei Deputati, della legge di conversione del decreto Sostegni-ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, sono operative le molte novità/modifiche introdotte durante il dibattito parlamentare. Con il presente commento analizziamo le importanti misure introdotte dal legislatore per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.

Più in particolare al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente danneggiati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, l’articolo 2, del decreto Sostegni-ter, istituisce un fondo, denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.

 

ELENCO dei codici ATECO 2007 interessati al contributo

47.19 – Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.19.1 – Grandi magazzini

47.19.2 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 47.19.9 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.30 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.30.0 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

47.43 – Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

– 47.43.0 – Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.5 – Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

47.52 – Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

47.53 – Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati

47.54 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59 – Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

47.6 – Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.61 – Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

47.62 – Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

47.63 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.64 – Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

47.65 – Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.71.1 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.2 – Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.3 – Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.4 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.5 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.72.1 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.2 – Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.75 – Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.75.1 – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

47.75.2 – Erboristerie

47.76 – Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.76.1 – Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.76.2 – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.77 – Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.77.0 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78 – Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.78.1 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.2 – Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.3 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

47.78.4 – Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.5 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.6 – Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.9 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari

47.79 – Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.79.1 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.2 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.3 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.4 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.82 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.82.0 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie

47.89 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.89.0 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.99 – Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

47.99.1 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

47.99.2 – Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

I requisiti per beneficiare del fondo

Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del DPR 917/86 sui redditi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

Le lettere a) e b) del citato articolo 85 indicano:

  • la lettera a): i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
     
  • la lettera b): i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono possedere i requisiti previsti
  • sede legale od operativa nel territorio dello Stato;
     
  • risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese;
     
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
     
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
     
  • e non essere destinatarie di sanzioni interdittive come l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi

 

Viene disposto che i contributi siano concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″.

 

La presentazione della domanda

La domanda per ottenere il contributo va presentata esclusivamente in via telematica al Ministero dello sviluppo economico.

Nell’istanza bisogna dichiarare i requisiti già richiamati, mediante dichiarazioni sostitutive.

Termini e modalità di presentazione delle istanze saranno definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

Lo stesso provvedimento dovrà definire le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e altri elementi necessari per l’attuazione della misura.

Il provvedimento specifica le modalità di verifica e controllo sui contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché di recupero dei contributi nei casi di revoca per assenza dei requisiti, ovvero per incompletezza della documentazione o per fatti imputabili al richiedente.

È chiarito che la concessione dei contributi non è sottoposta alla verifica della situazione fiscale (prevista dall’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

 

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo è diviso in 3 fasce, commisurate ad una percentuale variabile pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019.

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Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del DPR 917/86.

 

L’importo del contributo può essere ridotto:
  1. per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
     
  2. qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili.
    In tal caso, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

 

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A cura di Federico Gavioli

Mercoledì 6 aprile 2022