Aggiornamento del modello 730/2022: le ultime novità

Le novità dopo l’aggiornamento del modello 730/2022 in particolare relative alla scadenza della presentazione del modello precompilato e del quadro SX.

modello 730 2022 novitàIl 15 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni e le specifiche tecniche del nuovo modello.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati, relativa all’anno di imposta 2021, rimane al 30 settembre 2022.

Tuttavia il modello 730/2022, nella sua versione precompilata, sarà resa disponibile per i contribuenti a partire dal prossimo 23 maggio anziché il 30 aprile.

 

Modello 730 precompilato: variata la data di scadenza dei dati disponibili

A partire dal 23 maggio, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
     
  • gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di “sistemazione a verde”, quota detraibile del “Bonus vacanze”;
     
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
     
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

 

Quando e come si presenta il modello 730/2022 precompilato

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Le diverse modalità di presentazione del modello 730/2022 sono:

 

Presentazione diretta

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:

  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
     
  • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
     
  • verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente.

Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli.

In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

 

Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:

  • al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
     
  • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

 

Il modello 730/2022 ordinario: termini di presentazione

Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).

Il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare il modello 730 precompilato, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il modello REDDITI precompilato.

Il contribuente per cui l’Agenzia delle entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso di alcun dato da riportare nella dichiarazione dei redditi) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero.

Il mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.

I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.

Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista.

Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

 

Chi può presentare il modello 730/2022

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2022 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
     
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
     
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
     
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
     
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
     
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
     
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
  • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
     
  • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
     
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato.
    Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2021 al mese di giugno dell’anno 2022;
     
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

 

Chi non può presentare il 730/2022

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2022 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • nel 2021 hanno percepito:
     

    • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
       
    • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
       
    • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
       
    • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
       
    • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
       
    • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
       
    • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
       
  • nel 2021 e/o nel 2022 non sono residenti in Italia;
     
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
     
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
     
  • nel 2021 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
     
  • devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
     
  • coloro che destinano a locazione più di 4 appartamenti.

 

 

Aggiornamento del modello 730/2022
  • nel quadro SX, rigo SX42 è eliminata la colonna 7 “Eccedenza di imposta” e slitta la numerazione delle colonne successive.
Aggiornamento delle istruzioni al modello 730/2022 

  • alla pagina 48, dopo la nota 14 è inserita la frase da “15 – Se il sostituto di imposta” fino a “E SECONDA SEZIONE)”;
     
  • alla pagina 48, nell’ATTENZIONE dopo le parole “dai codici 13, 14” è inserito il valore 15 e dopo le parole “«Q», «S»), 11” è inserito il valore “13”;
     
  • alla pagina 53, dopo la nota 12 è inserita la frase da “15 – Se il sostituto di imposta” fino a “(Milleproroghe 2022)”;
     
  • alla pagina 53, nell’ATTENZIONE dopo le parole “«Q», «S»), 11 e 16” è inserita la frase da “Invece, i sostituti che” fino a “«Q», «S»), 11 e 16.”;
     
  • alla pagina 59, nel rigo SX42:
    • nelle istruzioni alla colonna 3 dopo le parole “settembre 1973, n. 602”;
    • nelle istruzioni alla colonna 5 dopo le parole “rami di azienda”) sono aggiunte le parole “ovvero per effetto di nuovo affidamento di incarico alla riscossione” (circolare n. 41 del 2012);
       
  • alla pagina 59, nel rigo SX42:
    • sono eliminate le istruzioni alla colonna 7 e slitta la numerazione delle colonne successive;
    • nella nuova colonna 8 la somma è così sostituita “colonna 1 + colonna 2 + colonna 3 – colonna 5 – colonna 7”;
    • nelle istruzioni alla nuova colonna 9 dopo le parole “D.Lgs. 241 del 1997” sono aggiunte le parole “comprensivo dell’eccedenza di imposta restituita al contraente al momento di liquidazione della polizza, avvalendosi del Mod. F24 (codice tributo 6780)”.

 

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A cura di Federico Gavioli

Martedì 26 aprile 2022