Prosegue la nostra analisi sul Processo Tributario Telematico nella fase di ripresa dell’attività dopo la sospensione delle attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Nell’approfondimento di oggi ci soffermeremo sui requisiti necessari all’atto processuale digitale che sarà oggetto di notifica.
L’atto processuale digitale: i requisiti
Nel nostro “viaggio” ci siamo occupati sinora della PEC, del suo ruolo e delle ricadute nell’ambito delle notifiche del contribuente alla controparte ente impositore: ora bisogna occuparsi dei requisiti necessari imposti dalla normativa all’atto processuale digitale che sarà oggetto di notifica.
La normativa vigente prevede che atti o documenti processuali da notificare alla controparte devono rispettare gli stessi requisiti dimensionali e tecnici previsti per gli atti da depositare telematicamente all’atto della costituzione in giudizio.
Da qui la necessità di generare atti conformi alla disciplina processuale telematica che possano poi essere (ri)prodotti in sede di perfezionamento del procedimento contenzioso.
Da subito va operata un distinzione, in materia di standard, tra gli “atti principali” e i gli “allegati”, che ne condizione validità ed efficacia.
La nozione di Atto principale
Per “atto principale” dobbiamo intendere quanto prodotto dal difensore idoneo a incidere sul processo: pertanto, solo per fare qualche esempio, parliamo del ricorso, delle controdeduzioni, di un’istanza di pubblica udienza, di un’istanza di sospensione cautelare o della richiesta di misure cautelari amministrative.
L’allegato
Per “allegato” dobbiamo intendere tutta la documentazione, diversa dall’atto principale, destinata a supportare quest’ultimo e generare auspicabilmente gli effetti attesi.
Si tratta, anche in questo caso solo per fare qualche esempio, di copia dell’atto impugnato, di estratti della contabilità, di copia di documentazione amministrativa o contabile, di copie di sentenze o di articoli di periodici.
Delineate le nozioni e le caratteristiche, mettiamo a confronto i diversi requisiti previsti dalla legge, che vanno assolutamente rispettati tanto per non incappare in “intralci” alla fase di costituzione in giudizio (che affronteremo puntualmente in appositi interventi) quanto per evitare problematiche di eccezioni di controparte in sede giudiziaria.
Atto principale |
Allegato |
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Dalla tabella appare evidente come la maggiore differenza tra atto processuale e allegato consiste nel fatto che il primo deve necessariamente essere “nativo digitale”, diversamente dagli allegati che possono essere tanto “nativi digitali” quanto “copie per immagine” (ossia documenti sottoposti a stampa, scansione e successiva sottoscrizione digitale).
Una differenza, questa, che assumerà decisamente maggiore rilievo all’atto della costituzione in giudizio e della quale ci occuperemo a tempo debito con appositi appuntamenti di questo “viaggio”.
In tema di Processo Tributario Telematico puoi leggere i precedenti approfondimenti dell’autore:
Viaggio nel Processo Tributario Telematico: le notifiche a mezzo PEC
Viaggio nel Processo Tributario Telematico (PTT): la Posta Elettronica Certificata
A cura di Carlo Nocera
Martedì 29 marzo 2022
La ripresa degli accertamenti e dei controlli fiscali 2022:
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