Viaggio nel Processo Tributario Telematico: gli standard degli atti processuali

Prosegue la nostra analisi sul Processo Tributario Telematico nella fase di ripresa dell’attività dopo la sospensione delle attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Nell’approfondimento di oggi ci soffermeremo sui requisiti necessari all’atto processuale digitale che sarà oggetto di notifica.

L’atto processuale digitale: i requisiti

processo tributario telematico atti processualiNel nostro “viaggio” ci siamo occupati sinora della PEC, del suo ruolo e delle ricadute nell’ambito delle notifiche del contribuente alla controparte ente impositore: ora bisogna occuparsi dei requisiti necessari imposti dalla normativa all’atto processuale digitale che sarà oggetto di notifica.

La normativa vigente prevede che atti o documenti processuali da notificare alla controparte devono rispettare gli stessi requisiti dimensionali e tecnici previsti per gli atti da depositare telematicamente all’atto della costituzione in giudizio.

Da qui la necessità di generare atti conformi alla disciplina processuale telematica che possano poi essere (ri)prodotti in sede di perfezionamento del procedimento contenzioso.

Da subito va operata un distinzione, in materia di standard, tra gli “atti principali” e i gli “allegati”, che ne condizione validità ed efficacia.

 

La nozione di Atto principale

Per “atto principale” dobbiamo intendere quanto prodotto dal difensore idoneo a incidere sul processo: pertanto, solo per fare qualche esempio, parliamo del ricorso, delle controdeduzioni, di un’istanza di pubblica udienza, di un’istanza di sospensione cautelare o della richiesta di misure cautelari amministrative.

 

L’allegato

Per “allegato” dobbiamo intendere tutta la documentazione, diversa dall’atto principale, destinata a supportare quest’ultimo e generare auspicabilmente gli effetti attesi.

Si tratta, anche in questo caso solo per fare qualche esempio, di copia dell’atto impugnato, di estratti della contabilità, di copia di documentazione amministrativa o contabile, di copie di sentenze o di articoli di periodici.

Delineate le nozioni e le caratteristiche, mettiamo a confronto i diversi requisiti previsti dalla legge, che vanno assolutamente rispettati tanto per non incappare in “intralci” alla fase di costituzione in giudizio (che affronteremo puntualmente in appositi interventi) quanto per evitare problematiche di eccezioni di controparte in sede giudiziaria.

 

Atto principale
Allegato
  • File “nativo digitale”, redatto con programma di videoscrittura senza procedere a stampa o scansione;
     
  • formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
     
  • file privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
     
  • file senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia;
     
  • il file sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES o PADES;
     
  • file di dimensione massima per ogni singolo documento informativo pari a 10 MB; nel caso in cui la dimensione sia superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio, comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50.
  • Formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax);
     
  • file privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
     
  • file sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES o PADES;
     
  • un file di dimensione massima per ogni singolo documento digitale pari a 10 MB; nel caso in cui la dimensione sia superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio, comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50.

 

Dalla tabella appare evidente come la maggiore differenza tra atto processuale e allegato consiste nel fatto che il primo deve necessariamente essere “nativo digitale”, diversamente dagli allegati che possono essere tanto “nativi digitali” quanto “copie per immagine” (ossia documenti sottoposti a stampa, scansione e successiva sottoscrizione digitale).

Una differenza, questa, che assumerà decisamente maggiore rilievo all’atto della costituzione in giudizio e della quale ci occuperemo a tempo debito con appositi appuntamenti di questo “viaggio”.

 

In tema di Processo Tributario Telematico puoi leggere i precedenti approfondimenti dell’autore:

Viaggio nel Processo Tributario Telematico: le notifiche a mezzo PEC

Viaggio nel Processo Tributario Telematico (PTT): la Posta Elettronica Certificata

 

A cura di Carlo Nocera

Martedì 29 marzo 2022

 

 

La ripresa degli accertamenti e dei controlli fiscali 2022:
la tutela del contribuente

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO

APRILE 2022 – 16 ORE FORMATIVE
4 INCONTRI ONLINE

In collaborazione con Studio Legale Avv. Carlo Nocera

Percorso online di aggiornamento sulle tematiche della difesa del contribuente in occasione del riavvio delle attività di accertamento e controllo fiscale.

Periodo: Aprile 2022

Modalità: 4 incontri in diretta online (16 ore formative totali).

In fase di accreditamento per Commercialisti e Avvocati.

OFFERTA EARLY BOOKING ATTIVA (solo fino al 18/03/2022)

SCOPRI DI PIU’ >