A seguito delle novità introdotte dal Decreto Rilancio relativamente alla ripetizione dell’indebito, l’Istituto Previdenziale entra nel merito dell’argomento per chiarire alcuni aspetti di dettaglio concernenti le prestazioni previdenziali e le retribuzioni.
Le nuove modalità di ripetizione dell’indebito in ambito previdenziale e retributivo
Il Decreto Rilancio (Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020) all’articolo 150 prevede nuove modalità di ripetizione dell’indebito, valide anche con riferimento alle prestazioni previdenziali e retribuzioni, se assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto
In tal modo si introduce una nuova modalità semplificata attraverso la quale le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettati a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subìta e non costituiscono oneri deducibili.
Tale norma ha inoltre previsto a favore del sostituto d’imposta la possibilità di usufruire in qualità di soggetto erogatore di un credito di imposta pari al 30% delle somme ricevute in luogo del rimborso, che può essere utilizzato in compensazione senza i limiti di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997.
Con tali disposizioni il Legislatore ha cercato quindi di deflazionare il contenzioso civile e amministrativo, riducendo quel meccanismo secondo cui il sostitu