Forfettari e tassazione separata: un buco normativo a cui porre rimedio

Il regime di tassazione separata si può applicare ai contribuenti in regime forfettario? Il caso tipico può riguardare la compensazione dei contributi INPS ed è particolarmente complessa per i soggetti in uscita dal regime: c’è un buco normativo…

Le regole per la tassazione separata

forfettari tassazione separataA norma della lettera n-bis del comma 1 dell’articolo 17 del Tuir, sono soggette a tassazione separata IRPEF le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione d’imposta in precedenti periodi d’imposta.

In altre parole, nel caso in cui un contribuente deduca o detragga delle spese in un determinato anno, e successivamente ne consegua il rimborso, dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha avuto tale incasso, la somma in questione, al fine della tassazione separata.

E’ tuttavia da precisare come tale tassazione separata non sia obbligatoria, nel senso che il contribuente può liberamente decidere – anche a seguito di calcoli di convenienza – di chiedere la tassazione cumulativa (ossia, insieme agli altri redditi, come ad esempio quello da lavoro, di impresa, immobiliare, eccetera).

 

Quando conviene optare per la tassazione cumulativa

Ciò è conveniente laddove il contribuente abbia conseguito nell’anno della percezione un reddito sufficientemente inferiore a quello degli ultimi anni (la tassazione separata infatti avviene sulla base di una aliquota media parametrata al reddito dichiarato negli anni precedenti, con regole particolari sulle quali in questa sede non è opportuno soffermarsi).

 

Come optare per la tassazione separata o per quella cumulativa

Le modalità con cui optare per la tassazione cumulativa sono simili, ma non coincidenti, a seconda del soggetto percettore.

Se tali rimborsi sono stati conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, essi sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

Se invece non sono stati conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali (ma ad esempio nell’ambito di soggetti privati, o di soggetti iva esercenti attività libero-professionale), il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.

 

Il caso della tassazione separata per i contribuenti forfettari

Un caso particolare, ma abbastanza frequente, riguarda i contributi INPS (IVS o alla gestione separata) dei contribuenti forfettari.

Può accadere infatti che tali contributi generino un credito (per versamento di acconti superiori al debito consuntivo risultante dalla dichiarazione) che, ovviamente, venga compensato in F24 con altri debiti.

In tal caso, la compensazione è esattamente uguale al rimborso, sicché si pone l’obbligo di dichiararlo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuta la compensazione (ad esempio, per compensazioni effettuate nell’anno 2021, il contributo andrà dichiarato in Redditi2022).

Nell’ambito di questa fattispecie, è stata oggetto di attenzione la situazione particolare dei soggetti forfettari, per il quali la ripresa a tassazione (separata o cumulativa, non importa) causa, nella maggior parte dei casi, una ingiusta sperequazione, posto che la deduzione dei contributi pagati ha comportato un risparmio di imposta del 5% o del 15% (a seconda dei requisiti del forfettario), al confronto della tassazione “ordinaria”, che, come sappiamo, ha la sua aliquota minima ben superiore a quella del 5% o 15%.

 

La soluzione prospettata dall’Agenzia Entrate

Al riguardo, è intervenuta – molto opportunamente – la risposta a interpello n. 400/2019 (seguita dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi), nella quale è stato permesso di assoggettare tale eccedenza nell’ambito dello stesso regime impositivo in cui la somma compensata era stata originariamente dedotta, ossia nel quadro LM dei forfettari, anziché nel quadro RM tipico dei redditi a tassazione separata, in modo tale da assicurare una continuità del livello impositivo.

In particolare, l’importo oggetto di compensazione va indicato, con segno negativo, nell’importo dei contributi in colonna 1 del rigo LM35 (contributi previdenziali complessivamente versati nell’anno).

Questa soluzione, decisamente apprezzabile, non risolve però il problema dei soggetti forfettari che fuoriescono dal regime forfetario.

In tal caso, infatti, non sarebbe più possibile compilare il quadro LM, con l’evidente aggravio impositivo che abbiamo esposto sopra, illustrando il problema.

L’unica soluzione, al riguardo, è di prevedere che in tal caso l’ex forfettario possa ugualmente compilare tale quadro, con solo l’importo compensato, sul quale applicare la tassazione del 5% o 15%.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 31 marzo 2022